La guerra del Vespro Siciliano vol. 2. Amari Michele

La guerra del Vespro Siciliano vol. 2 - Amari Michele


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le oppressioni del popolo.

      Nic. Speciale, lib. 2, cap. 9.

      Montaner, cap. 148.

      Geste de’ conti di Barcellona, cap. 28, loc. cit.

      Anon. chron. sic., cap. 47.

      La data delle costituzioni è scritta ne’ nostri capitoli del regno, 5 febbraio decimaquarta Ind. 1285, contandosi gli anni dal 25 marzo, onde quel giorno risponde al 5 febbraio 1286 del calendario comune.

      5

      Capitoli del regno di Sicilia. – Jacobus, cap. 1 a 7, 9, 44.

      6

      Ibid., cap. 15, 16, 17, 18, 27, 45. Le cause col fisco si doveano spedire anche in due mesi. Pel cap. 42 fu rimessa ai possessori la terza parte dei furti, che si appropriava il fisco. Pel 43 permessi con qualche eccezione gli accordi tra accusatori e accusati. Pel cap. 23 fu proibito al fisco di sperimentare i suoi dritti su i feudi con azione possessoria, ma si stabilì che il facesse in via di petitorio, che non eccedesse i patti nell’agire contro i mallevadori, non eccedesse le leggi contro gli scopritori di qualche tesoro.

      7

      Ibid., cap. 8, 10, 11, 12, 13, 22, 24, 25, 26, 28, 30. Pel 29 fu abrogato l’obbligo di pascere i porci nelle foreste del re.

      8

      Ibid., cap. 14, 19, 20, 21.

      9

      Ibid., cap. 31, 33, 39. Pel cap. 32 si stabilì che i balì de’ feudatari d’età minore fossero scelti tra i congiunti, e rendesser conto al pupillo. Pel 34 che i suffeudatari non servissero alla curia. Pel 35 che i suffeudi vacanti si riconcedessero dal barone. Pel 36 che i vassalli de’ baroni non fossero costretti dalla curia ad esercitare ufici. Pel 37 che non si mandassero maestri giurati della curia nelle terre feudali o ecclesiastiche.

      10

      Ibid., cap. 38.

      11

      Ibid., cap. 46 e 47.

      12

      Ibid., cap. 40 vietati i servigi che esigeano i castellani; cap. 41, altri provvedimenti da reprimere l’insolenza de’ soldati delle castella.

      13

      Ibid., al cap. 48, si stabiliron le pene contro i ministri e gli oficiali trasgressori delle costituzioni. Il cap. 49 risguarda la malleveria o l’imprigionamento degli accusati. I cap. 50, 51, 55 pel trattamento de’ prigioni; 52 per gli accordi tra accusatori ed accusati; 53 e 54 su l’asportazione delle armi; 56 tolta l’istanza pubblica pei delitti minori; 57 pei dritti sul ricevuto delle tasse; 58, 59, 60, 61, 63, altri provvedimenti per la riscossione delle tasse; 62 pei terragi da pagarsi al fisco o ai baroni; 64 per le foreste e bandite.

      14

      Surita, Ann. d’Aragona, lib. 4, cap. 75.

      15

      Diploma dato di Palermo a 12 febbraio decimaquarta Ind. 1285 (1286), ne’ Mss. della Bibl. com. di Palermo, Q. q. G. 1, fog. 147, pubblicato dal Buscemi, Vita di Giovanni di Procida, docum. 6.

      16

      Mss. citati, fog. 149, diploma del 18 febbraio 1285 (1286).

      17

      Mss. citati, fog. 150, diploma del 22 febbraio.

      18

      Mss. citati G. 12, diploma del 22 marzo 1258.

      19

      Ibid. G. 1, fog. 156, diploma del 17 luglio 1288. Questi tre diplomi di Giacomo son trascritti in uno di Federigo II, pubblicato dal Testa nella Vita di lui, docum. 8.

1

Bart. de Neocastro dice Protontino, ch’era grado nell’armata, seguente all’ammiraglio, come il mostrano tre diplomi del 16 agosto 1299, per Pietro Salvacossa. Nel r. archivio di Napoli, reg. 1299, A, fog. 170, a t. e 171.

2

Bart. de Neocastro, cap. 101.

Nic. Speciale, lib. 2, cap. 8.

Il Montaner, che nella sua memoria confuse orribilmente la cronologia di questo periodo del regno di Giacomo in Sicilia, porta la tempesta sofferta dall’armata siciliana nel 1288 o 1289, con manifesto anacronismo.

3

Neocastro e Speciale, loc. cit.

Anon. chron. sic., cap. 47.

4

Bart. de Neocastro, cap. 102, nel quale si legge che Giacomo toglier volle, se alcuna ve n’era, le oppressioni del popolo.

Nic. Speciale, lib. 2, cap. 9.

Montaner, cap. 148.

Geste de’ conti di Barcellona, cap. 28, loc. cit.

Anon. chron. sic., cap. 47.

La data delle costituzioni è scritta ne’ nostri capitoli del regno, 5 febbraio decimaquarta Ind. 1285, contandosi gli anni dal 25 marzo, onde quel giorno risponde al 5 febbraio 1286 del calendario comune.

5

Capitoli del regno di Sicilia. – Jacobus, cap. 1 a 7, 9, 44.

6

Ibid., cap. 15, 16, 17, 18, 27, 45. Le cause col fisco si doveano spedire anche in due mesi. Pel cap. 42 fu rimessa ai possessori la terza parte dei furti, che si appropriava il fisco. Pel 43 permessi con qualche eccezione gli accordi tra accusatori e accusati. Pel cap. 23 fu proibito al fisco di sperimentare i suoi dritti su i feudi con azione possessoria, ma si stabilì che il facesse in via di petitorio, che non eccedesse i patti nell’agire contro i mallevadori, non eccedesse le leggi contro gli scopritori di qualche tesoro.

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Ibid., cap. 8, 10, 11, 12, 13, 22, 24, 25, 26, 28, 30. Pel 29 fu abrogato l’obbligo di pascere i porci nelle foreste del re.

8

Ibid., cap. 14, 19, 20, 21.

9

Ibid., cap. 31, 33, 39. Pel cap. 32 si stabilì che i balì de’ feudatari d’età minore fossero scelti tra i congiunti, e rendesser conto al pupillo. Pel 34 che i suffeudatari non servissero alla curia. Pel 35 che i suffeudi vacanti si riconcedessero dal barone. Pel 36 che i vassalli de’ baroni non fossero costretti dalla curia ad esercitare ufici. Pel 37 che non si mandassero maestri giurati della curia nelle terre feudali o ecclesiastiche.

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Ibid., cap. 38.

11

Ibid., cap. 46 e 47.

12

Ibid., cap. 40 vietati i servigi che esigeano i castellani; cap. 41, altri provvedimenti da reprimere l’insolenza de’ soldati delle castella.

13

Ibid., al cap. 48, si stabiliron le pene contro i ministri e gli oficiali trasgressori delle costituzioni. Il cap. 49 risguarda la malleveria o l’imprigionamento degli accusati. I cap. 50, 51, 55 pel trattamento de’ prigioni; 52 per gli accordi tra accusatori ed accusati; 53 e 54 su l’asportazione delle armi; 56 tolta l’istanza pubblica pei delitti minori; 57 pei dritti sul ricevuto delle tasse; 58, 59, 60, 61, 63, altri provvedimenti per la riscossione delle tasse; 62 pei terragi da pagarsi al fisco o ai baroni; 64 per le foreste e bandite.

14

Surita, Ann. d’Aragona, lib. 4, cap. 75.

15

Diploma dato di Palermo a 12 febbraio decimaquarta Ind. 1285 (1286), ne’ Mss. della Bibl. com. di Palermo, Q. q. G. 1, fog. 147, pubblicato dal Buscemi, Vita di Giovanni di Procida, docum. 6.

16

Mss. citati, fog. 149, diploma del 18 febbraio 1285 (1286).

17

Mss. citati, fog. 150, diploma del 22 febbraio.

18

Mss. citati G. 12, diploma del 22 marzo 1258.

19

Ibid. G. 1, fog. 156, diploma del 17 luglio 1288. Questi tre diplomi di Giacomo son trascritti in uno di Federigo II, pubblicato


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