Codice dell'amministrazione digitale. Italia

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      Codice dell'amministrazione digitale

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) Edizione 15.12.2011
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      Codice dell'amministrazione digitale

      (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

      ** * **

      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

      Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

      Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione — legge di semplificazione 2001;

      Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

      Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

      Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

      Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

      Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

      Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

      Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

      Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

      Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in materia di IVA;

      Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

      Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

      Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;

      Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

      Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;

      Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

      Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro delle comunicazioni;

      Emana il seguente decreto legislativo:

      Capo I PRINCIPI GENERALI

      Sezione I Definizioni, finalita' e ambito di applicazione

      Art. 1.

      Definizioni

      1. Ai fini del presente codice si intende per:

      a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in piu' archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;

      b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione; (1)

      c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica (2) del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare;

      d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

      e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche;

      f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;

      g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;

      h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;

      i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;

      i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto; (3)

      i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto; (3)

      i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; (3)

      i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; (3)

      l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;

      m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;

      n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

      o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;

      p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

      p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; (3)

      q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

      q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione


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