Codice Civile. Italia

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      Codice Civile

      Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

      Edizione 18.12.2015

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      Disposizioni sulla legge in generale

      Capo I.

      Delle fonti del diritto

      Art. 1. Indicazione delle fonti.

      Sono fonti del diritto:

      1) le leggi;

      2) i regolamenti;

      3) … (1)

      4) gli usi.

      (1)

      “le norme corporative”

      sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

      Art. 2. Leggi.

      La formazione delle leggi e l’emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.

      Art. 3. Regolamenti.

      Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.

      Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.

      Art. 4. Limiti della disciplina regolamentare.

      I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

      I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell’art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

      Art. 5.

      (…) (1)

      (1)

      “Norme corporative.

      Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive.”

      Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

      Art. 6.

      (…) (1)

      (1)

      “Formazione ed efficacia delle norme corporative.

      La formazione e l’efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel codice civile e in leggi particolari.”

      Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

      Art. 7.

      (…) (1)

      (1)

      “Limiti della disciplina corporativa.

      Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti.”

      Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

      Art. 8. Usi.

      Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

      (…) (1)

      (1)

      “Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.”

      Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

      Art. 9. Raccolte di usi.

      Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

      Capo II.

      Dell’applicazione della legge in generale

      Art. 10. Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.

      Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. (…) (1)

      (1)

      “Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.”

      Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

      Art. 11. Efficacia della legge nel tempo.

      La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

      I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

      Art. 12. Interpretazione della legge.

      Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

      Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

      Art. 13.

      (…) (1)

      (1)

      “Esclusione dell’applicazione analogica delle norme corporative.

      Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati.”

      Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

      Art. 14. Applicazione delle leggi penali ed eccezionali.

      Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

      Art. 15. Abrogazione delle leggi.

      Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.

      Art. 16. Trattamento dello straniero.

      Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

      Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.

      Art. 17.

      (…) (1)

      (1)

      “Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia.

      Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.

      Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all’ estero.”

      Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.

      Art. 18.


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