Codice Civile. Italia
concepito sono subordinati all’evento della nascita.
(…) (1)
(1) Il comma
“Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall’appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.”
è stato abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
Art. 2. Maggiore età. Capacità di agire.
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
Art. 3.
(…) (1)
(1)
“Capacità in materia di lavoro.
Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore.”
Articolo abrogato dalla L. 8 marzo 1975, n. 39.
Art. 4. Commorienza.
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.
Art. 5. Atti di disposizione del proprio corpo.
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
Art. 6. Diritto al nome.
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
Art. 7. Tutela del diritto al nome.
La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.
Art. 8. Tutela del nome per ragioni familiari.
Nel caso previsto dall’articolo precedente, l’azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d’essere protette.
Art. 9. Tutela dello pseudonimo.
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’articolo 7.
Art. 10. Abuso dell’immagine altrui.
Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.
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Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 16 maggio 2008, n. 12433 e Cassazione penale, sez. V, sentenza 22 luglio 2008, n. 30664 in Altalex Massimario.
Titolo II
Delle persone giuridiche
Capo I.
Disposizioni generali
Art. 11. Persone giuridiche pubbliche.
Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
Art. 12.
(…) (1)
(1)
“Persone giuridiche private.
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del presidente della Repubblica.
Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell’ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.”
Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 13. Società.
Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.
Capo II.
Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 14. Atto costitutivo.
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento.
Art. 15. Revoca dell’atto costitutivo della fondazione.
L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.
L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
(…) (1)
(1)
“Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall’autorità governativa nelle forme indicate nell’articolo 12.”
Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
Art. 17. Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.
(…) (1)
(1)
“La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l’autorizzazione governativa.
Senza questa autorizzazione l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto.”
Articolo abrogato dalla L. 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 18. Responsabilità degli amministratori.
Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato