Codice Civile. Italia
scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
Art. 149. Scioglimento del matrimonio.
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell’articolo 82, o dell’ articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Art. 150. Separazione personale.
E’ ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l’omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
Art. 151. Separazione giudiziale.
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 20 settembre 2007, n. 19450 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 20 marzo 2008, n. 7450 in Altalex Massimario.
Art. 152.
(…) (1)
(1)
“Separazione per condanna penale.
La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell’ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero è stato sottoposto all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l’interdizione è anteriore al matrimonio e l’altro coniuge ne è consapevole.”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 153.
(…) (1)
(1)
“Separazione per non fissata residenza.
La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 154. Riconciliazione.
La riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta.
Per approfondimenti vedi l’articolo di Piero Calabrò: Legge sull’affido condiviso: profili processuali.
Art. 155. (1)
In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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Cfr. Tribunale di Napoli, sez. I, ordinanza 1 febbraio 2007, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22 marzo 2007, n. 6979, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 23 novembre 2007, n. 24407, Tribunale di Firenze, sentenza 3 ottobre 2007, Consiglio di Stato, sentenza 13 novembre 2007, n. 5825, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 7 dicembre 2007, n. 25618, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 28 gennaio 2008, n. 1758, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 18 febbraio 2008, n. 3934, Tribunale di Nicosia, decreto 22 aprile 2008, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 28 gennaio 2009, n. 2191, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 27 febbraio 2009, n. 4816 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 novembre 2009, n. 23630 in Altalex Massimario.
Art. 155-bis. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. (1)
(……..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 155-ter. Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli. (1)
(……..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 155-quater. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza. (1)
(……..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 155-quinquies. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni. (1)
(……..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 155-sexies. Poteri del giudice e ascolto del minore. (1)
(……..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 156. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155.
La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto. (1) (2) (3) (4)
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 31 maggio 1983, n. 144 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio 1987, n. 5 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1994, n. 278 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto.
(4) La Corte Costituzionale con sentenza 19 luglio 1996 n.