Codice Civile. Italia
considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal quale l’effetto di essa deve cominciare o cessare.
Art. 638. Condizioni di non fare o di non dare.
Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l’erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore.
Art. 639. Garanzia in caso di condizione risolutiva.
Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l’eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.
Art. 640. Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine.
Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l’onerato può essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale.
Art. 641. Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia.
Qualora l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all’eredità un amministratore.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l’erede o il legatario non adempie l’obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.
Art. 642. Persone a cui spetta l’amministrazione.
L’amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l’erede condizionale vi è il diritto di accrescimento.
Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo.
In ogni caso l’autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.
Art. 643. Amministrazione in caso di eredi nascituri.
Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l’amministratore dell’eredità è una persona diversa.
Se è chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre. (1)
(1) Comma così sostituito dall’art. 84, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 644. Obblighi e facoltà degli amministratori.
Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell’eredità giacente.
Art. 645. Condizione sospensiva potestativa senza termine.
Se la condizione apposta all’istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa e non è indicato il termine per l’adempimento gli interessati possono adire l’autorità giudiziaria perché fissi questo termine.
Art. 646. Retroattività della condizione.
L’adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l’erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L’azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.
Art. 647. Onere.
Tanto all’istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere.
Se il testatore non ha diversamente disposto, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario gravato dall’onere una cauzione.
L’onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Art. 648. Adempimento dell’onere.
Per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato.
Nel caso d’inadempimento dell’onere, l’autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.
Sezione III.
Dei legati
Art. 649. Acquisto del legato.
Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.
Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.
Il legatario però deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.
Art. 650. Fissazione di un termine per la rinunzia.
Chiunque ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.
Art. 651. Legato di cosa dell’onerato o di un terzo.
Il legato di cosa dell’onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo. In questo ultimo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.
Art. 652. Legato di cosa solo in parte del testatore.
Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell’articolo precedente.
Art. 653. Legato di cosa genericamente determinata.
È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.
Art. 654. Legato di cosa non esistente nell’asse.
Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.
Art. 655. Legato di cosa da prendersi da certo luogo.
Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l’intero