Codice Civile. Italia

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nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

      Capo IV.

      Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote

      Art. 757. Diritto dell’erede sulla propria quota.

      Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

      Art. 758. Garanzia tra coeredi.

      I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.

      La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa.

      Art. 759. Evizione subita da un coerede.

      Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall’articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell’evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione.

      Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere ugualmente ripartita fra l’erede che ha sofferto l’evizione e tutti gli eredi solventi.

      Art. 760. Inesigibilità di crediti.

      Non è dovuta garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l’insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.

      La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.

      Capo V.

      Dell’annullamento e della rescissione in materia di divisione

      Art. 761. Annullamento per violenza o dolo.

      La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza o di dolo. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto.

      Art. 762. Omissione di beni ereditari.

      L’omissione di uno o più beni dell’eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.

      Art. 763. Rescissione per lesione.

      La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.

      La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad esso spettante.

      L’azione si prescrive in due anni dalla divisione.

      Art. 764. Atti diversi dalla divisione.

      L’azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.

      L’azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.

      Art. 765. Vendita del diritto ereditario fatta al coerede.

      L’azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.

      Art. 766. Stima dei beni.

      Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

      Art. 767. Facoltà del coerede di dare il supplemento.

      Il coerede contro il quale è promossa l’azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all’attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.

      Art. 768. Alienazione della porzione ereditaria.

      Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l’alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza cessata.

      Il coerede non perde il diritto di proporre l’impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.

      Capo V-bis.

      Del patto di famiglia (1)

      (1) Capo (da art. 768-bis ad art. 768-octies) inserito dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.

      Art. 768-bis. Nozione.

      È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

      Art. 768-ter. Forma.

      A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

      Art. 768-quater. Partecipazione.

      Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

      Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

      I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

      Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

      Art. 768-quinquies. Vizi del consenso.

      Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.

      L’azione si prescrive nel termine di un anno.

      Art. 768-sexies. Rapporti con i terzi.

      All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.

      L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’articolo 768-quinquies.

      Art. 768-septies. Scioglimento.

      Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

      1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;

      2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso


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