Codice del consumo. Italia

Codice del consumo - Italia


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all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, nonche' nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di' acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

      Art. 2.

      Diritti dei consumatori

      1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalita', anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

      2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

      a) alla tutela della salute;

      b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;

      c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';

      c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealta'; (1)

      d) all'educazione al consumo;

      e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equita' nei rapporti contrattuali;

      f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

      g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza.

      (1) Lettera inserita dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

      Art. 3.

      Definizioni

      1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, (1) si intende per:

      a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale (2) o professionale eventualmente svolta;

      b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

      c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale (3) o professionale, ovvero un suo intermediario;

      d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'art. 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis (4) il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonchè l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

      e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'art. 18, comma 1, lettera c), e (5) nell'art. 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purchè il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

      f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

      (1) Le parole: “ove non diversamente previsto” sono state inserite dall’art. 3, comma 1, del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221

      (2) Le parole: “commerciale, artigianale” sono state inserite dall’art. 3, comma 2, del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221

      (3) Le parole: “commerciale, artigianale” sono state inserite dall’art. 3, comma 3, del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221

      (4) Le parole: “articolo 115, comma 1” sono state così sostituite dall’art. 3, comma 4, del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221

      (5) Le parole: “nell’articolo 18, comma 1, lettera c), e” sono state inserite dall’art. 3, comma 5, del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221

      Parte II Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità (1)

      (1) Rubrica così modificata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

      Titolo I Educazione del consumatore

      Art. 4.

      Educazione del consumatore

      1. L'educazione dei consumatori e degli utenti e' orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonche' la rappresentanza negli organismi esponenziali.

      2. Le attivita' destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalita' promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

      Titolo II Informazioni ai consumatori

      Capo I

      Disposizioni Generali

      Art. 5.

      Obblighi generali

      1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.

      2. Sicurezza, composizione e qualita' dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.

      3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalita' di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

      Capo II

      Indicazione dei prodotti

      Art. 6.

      Contenuto minimo delle informazioni

      1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

      a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

      b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;

      c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;

      d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;

      e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

      f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

      Art. 7.

      Modalita' di indicazione

      1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziche' sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su


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