Codice di procedura Penale. Italia

Codice di procedura Penale - Italia


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è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

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      Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 10 dicembre 2009, n. 47009.

      Art. 190.

      Diritto alla prova.

      1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

      2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.

      3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

      Art. 190-bis.

      Requisiti della prova in casi particolari.

      1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

      1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1 (1), 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.

      (1) Le parole: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1” sono state aggiunte dall’art. 14, comma 1, della L. 6 febbraio 2006, n. 38

      Art. 191.

      Prove illegittimamente acquisite.

      1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

      2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

      Art. 192.

      Valutazione della prova.

      1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

      2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

      3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

      4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).

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      Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 20 settembre 2007, n. 19450, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 23 aprile 2008, n. 16769, Cassazione Penale, sez. II, sentenza 12 marzo 2009, n. 11019, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 17 aprile 2009, n. 16614 e Tribunale di Bari, sez. I penale, sentenza 14 luglio 2009.

      Art. 193.

      Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili.

      1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.

      TITOLO II Mezzi di prova

      Capo I

      Testimonianza

      Art. 194.

      Oggetto e limiti della testimonianza.

      1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.

      2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.

      3. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

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      Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 23 aprile 2008, n. 16769.

      Art. 195.

      Testimonianza indiretta.

      1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.

      2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.

      3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.

      4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

      5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

      6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

      7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

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      Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 24 settembre 2007, n. 35412, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 12 marzo 2008, n. 11100, Corte Costituzionale, sentenza 30 luglio 2008, n. 305 e Cassazione Penale, sez. II, sentenza 10 marzo 2009, n. 10580.

      Art. 196.

      Capacità di testimoniare.

      1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.

      2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.

      3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.

      Art. 197.

      Incompatibilità con l'ufficio di testimone.

      1. Non possono essere assunti come testimoni:

      a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444; (1)

      b) salvo


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