Codice Penale. Italia
che la legge disponga altrimenti.
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Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 29 gennaio 2008, n. 1 in Altalex Massimario.
Art. 179. Condizioni per la riabilitazione.
La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni (1) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il termine è di almeno otto anni (2) se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.
Il termine è (3) di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. (4)
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
(1) Le parole: "cinque anni" sono state così sostituite dalle attuali: "almeno tre anni" dall’art. 3, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n. 145
(2) Le parole. "dieci anni" sono state così sostituite dalle attuali: "almeno otto anni" dall’art. 3, comma 1, lett. b), della L. 11 giugno 2004, n. 145
(3) Le parole: "parimenti" sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n. 145
(4) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. d), della L. 11 giugno 2004, n. 145
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Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 29 gennaio 2008, n. 1 in Altalex Massimario.
Art. 180. Revoca della sentenza di riabilitazione.
La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni (1) un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni (1) od un'altra pena più grave.
(1) Le parole: "cinque anni" e "tre anni" sono state rispettivamente così sostituite dalle parole: "sette anni" e "due anni" dall’art. 4, della L. 11 giugno 2004, n. 145
Art. 181. Riabilitazione nel caso di condanna all'estero.
Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12.
Capo III.
Disposizioni comuni
Art. 182. Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena.
Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.
Art. 183. Concorso di cause estintive.
Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.
Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.
Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.
Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.
Art. 184. Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati.
Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte (1) o dell'ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'art. 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.
Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell'articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.
Titolo VII
Delle sanzioni civili
Art. 185. Restituzioni e risarcimento del danno.
Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
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Cfr. Tribunale di Rimini, Ufficio GIP, ordinanza 15 luglio 2008, Cassazione penale, sez. III, sentenza 15 ottobre 2008, n. 38835 e Cassazione penale, sez. IV, sentenza 14 gennaio 2010, n. 1479 in Altalex Massimario.
Art. 186. Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna.
Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.
Art. 187. Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto.
L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.
I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.
Art. 188. Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso.
Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.
L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.
Art. 189. Sequestro. (1)
Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:
1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
2) delle spese del procedimento;
3) delle