Legge Procedimento Amministrativo. Italia

Legge Procedimento Amministrativo - Italia


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sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

      (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

      Articolo 5. (Responsabile del procedimento) (1)

      1. Il dirigente di ciascuna unitр organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unitр la responsabilitр della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

      2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unitр organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

      3. L'unitр organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

      (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

      Articolo 6. (1) (Compiti del responsabile del procedimento)

      1. Il responsabile del procedimento:

      a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilitр, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

      b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

      c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

      d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

      e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

      (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

      Capo III. Partecipazione al procedimento amministrativo

      Articolo 7. (Comunicazione di avvio del procedimento) (1)

      1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celeritр del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalitр previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalitр, notizia dell'inizio del procedimento.

      2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltр dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

      (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

      Articolo 8. (1) (Modalitр e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)

      1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

      2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

      a) l'amministrazione competente;

      b) l'oggetto del procedimento promosso;

      c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

      c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

      c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

      d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

      3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicitр idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

      4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

      (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

      Articolo 9. (Intervento nel procedimento) (1)

      1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltр di intervenire nel procedimento.

      (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

      Articolo 10. (Diritti dei partecipanti al procedimento) (1)

      1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

      a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

      b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

      (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

      Articolo 10-bis. (1) (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).

      1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autoritр competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione. (2)

      (1) Articolo aggiunto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

      (2) L'ultimo periodo è stato aggiunto dalla L. 11 novembre 2011, n. 180.

      Articolo 11. (1) (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)

      1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

      1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

      2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullitр, per atto scritto,


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