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di prescrizione permanente dovrà essere adattata, entro l’1 gennaio 1994, alle nuove norme del codice della strada e del regolamento. La restante segnaletica dovrà essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione i nuovi segnali dovranno essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente.

      (3) Comma così da ultimo modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120. Si veda il D.M. 10 luglio 2002, recante disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,differenziati per categoria di strada, da adottare per il regolamento temporaneo.

      (4) Il comma: "11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli." è stato abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza dal 9 ottobre 2010.

      (5) Questo comma è stato così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006, dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008 e da ultimo dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.

      Art. 39.

      Segnali verticali (1)

      1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

      A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;

      B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:

      a) segnali di precedenza;

      b) segnali di divieto;

      c) segnali di obbligo;

      C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:

      a) segnali di preavviso;

      b) segnali di direzione;

      c) segnali di conferma;

      d) segnali di identificazione strade;

      e) segnali di itinerario;

      f) segnali di località e centro abitato;

      g) segnali di nome strada;

      h) segnali turistici e di territorio;

      i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;

      l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

      2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.

      3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.

      (1) Vedi da art. 77 ad art. 136 reg. cod. strada.

      Art. 40.

      Segnali orizzontali (1)

      1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.

      2. I segnali orizzontali si dividono in:

      a) strisce longitudinali;

      b) strisce trasversali;

      c) attraversamenti pedonali o ciclabili;

      d) frecce direzionali;

      e) iscrizioni e simboli;

      f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;

      g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;

      h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;

      i) altri segnali stabiliti dal regolamento.

      3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.

      4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.

      5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di «fermarsi e dare precedenza» o il segnale di «passaggio a livello» ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale.

      6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare il segnale «dare precedenza».

      7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.

      8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua.

      9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.

      10. È vietata:

      a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;

      b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;

      c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.

      11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.

      (1) Vedi da art. 137 ad art. 155 reg. cod. strada.

      Art. 41.

      Segnali luminosi (1)

      1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:

      a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;

      b) segnali luminosi di indicazione;

      b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocita' in tempo reale dei veicoli in transito;

      c) lanterne semaforiche veicolari normali;

      d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;

      e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;

      f) lanterne semaforiche pedonali;

      g) lanterne semaforiche per velocipedi;

      h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;

      i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;

      l) lanterne semaforiche speciali;

      m) segnali luminosi particolari. (2)

      2. Le


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