Nuovo Codice della strada. Italia

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può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni. (8)

      6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno. (8)

      6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. (8)

      7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

      7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1. (9)

      8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 798 a euro 3.194, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (10)

      (…) (11)

      9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 159 a euro 639, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. (10)

      (1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9. A norma dell’art. 1, comma 1, del D. L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168, le disposizioni previste dall’art. 2 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 7 agosto 2002.

      (2) Le parole: “quelle di competenza del Prefetto” sono state così sostituite dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D. L. 20 giugno 2002, n. 121. A norma dell’art. 1, comma 1, del D. L.vo 20 giugno 2002, n. 168, le disposizioni previste dall’art. 2 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 7 agosto 2002.

      (3) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9. A norma dell’art. 1, comma 1, del D. L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168. Le disposizioni previste dall’art. 2 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 7 agosto 2002.

      (4) Le parole: “dei lavori pubblici, dei trasporti” sono state così sostituite dalle attuali: “delle infrastrutture e dei trasporti” dall’art. 2, comma 1, lett. d), del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9. A norma dell’art. 1, comma 1, del D. L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168, le disposizioni previste dall’art. 2 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 7 agosto 2002.

      (5) Comma inserito dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.

      (6) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. e), del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9. A norma dell’art. 1, comma 1, del D. L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168, le disposizioni previste dall’art. 2 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 7 agosto 2002.

      (7) Le parole: “l’autorizzazione alla Prefetturai” sono state così sostituite dalle attuali: “per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione” dall’art. 2, comma 1, lett. f), del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9. A norma dell’art. 1, comma 1, del D. L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168, le disposizioni previste dall’art. 2 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 7 agosto 2002.

      (8) Questo comma è stato inserito dall’art. 2, comma 1, lett. g), del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9. A norma dell’art. 1, comma 1, del D. L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168, le disposizioni previste dall’art. 2 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 7 agosto 2002.

      (9) Questo comma è stato inserito dall’art. 2, comma 1, lett. h), del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9. A norma dell’art. 1, comma 1, del D. L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168, le disposizioni previste dall’art. 2 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 7 agosto 2002.

      (10) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010.

      (11) Il comma: “8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti” è stato inserito dal D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, con effetto dal 7 agosto 2002, e poi abrogato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

      Art. 9-bis.

      Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare (1)

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

      2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.

      3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

      4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

      5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione


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