Regolamento Codice della Strada. Italia

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e cioè riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio all'altro deve avvenire in maniera rapida per non ingenerare confusione o distrazione nell'utente.

      5. È vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. è consentito il permanere in opera di segnali giа installati che presentano solo lievi difformitа rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche non soddisfano ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento.

      6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicitа con i segnali stradali. è tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicitа di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

      7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cm2. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

      Art. 78. (Art. 39, CdS) Colori dei segnali verticali.

      1. I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.

      2. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:

      a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse;

      b) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;

      c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano;

      d) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada;

      e) marrone: per indicazioni di localitа o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;

      f) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;

      g) arancio: per i segnali SCUOLABUS E TAXI;

      h) rosso: per i segnali SOS E INCIDENTE;

      i) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali;

      l) grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO.

      3. Le scritte sui colori di fondo devono essere:

      a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;

      b) nere: sul giallo e sull'arancio;

      c) gialle: sul nero;

      d) blu o nere: sul bianco;

      e) grigio: sul bianco.

      4. I simboli sui colori di fondo devono essere:

      a) neri: sull'arancio e sul giallo;

      b) neri o blu: sul bianco;

      c) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero;

      d) grigio: sul bianco.

      5. Il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50 %) del fondo bianco con il colore nero.

      Art. 79. (Art. 39, CdS) Visibilitа dei segnali.

      1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilitа. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto.

      2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento.

      3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:

      Tipi di strade

      Segnali di pericolo

      Segnali di prescrizione

      Autostrade e strade extraurbane principali. . .

      m 150

      m 250

      Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocitа superiore a 50 km/h). . .

      m 100

      m 150

      Altre strade. . .

      m 50

      m 80

      Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli.

      4. Nei casi di disponibilitа di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20 % di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purché il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83.

      5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

      6. La visibilitа notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.

      7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorché posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.

      8. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilitа ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.

      9. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

      10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il disciplinare di cui al comma 9.

      11. La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall'ente proprietario della strada in relazione all'importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza rispetto alla carreggiata, nonché ad altri fattori specifici quali la velocitа locale predominante della strada, l'illuminazione esterna, le caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione alle condizioni orografiche.

      12. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) è obbligatorio nei casi in cui è esplicitamente previsto, e


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