Codice Civile. Italia
giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. (1)
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. (2)
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’articolo 147.
(…) (3)
(1) Comma così modificato dall’art. 57, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall’art. 57, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Comma abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
Art. 349. Giuramento del tutore.
Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.
Art. 350. Incapacità all’ufficio tutelare.
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale; (1)
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela; (1)
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.
(1) Numero così modificato dall’art. 58, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 351. Dispensa dall’ufficio tutelare.
Sono dispensati dall’ufficio di tutore:
(…) (1)
2) il Presidente del Consiglio dei ministri; (2)
3) i membri del Sacro collegio;
4) i Presidenti delle assemblee legislative;
5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei numeri 2, 3 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.
(1) Il numero:
“1) I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei principi della stessa Famiglia;”
è da ritenersi abrogato a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.
(2) Testo così modificato a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Art. 352. Dispensa su domanda.
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime;
(…) (1)
4) i militari in attività di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha più di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica (2) o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.
(1) Il numero:
“3) le donne;”
è stato abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
(2) Testo così modificato a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Art. 353. Domanda di dispensa.
La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.
Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.
Art. 354. Tutela affidata a enti di assistenza.
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o allo ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare la funzione di tutela. È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.
Art. 355. Protutore.
Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.
Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’articolo 354.
Art. 356. Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore.
Chi fa una donazione o dispone un testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati. (1)
Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Si applica in ogni caso al curatore speciale l’articolo 384.
(1) Comma così modificato dall’art. 59, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Sezione III.
Dell’esercizio della tutela
Art. 357. Funzioni del tutore.
Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748 in Altalex Massimario.
Art. 358. Doveri del minore.
Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.
Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.
Art. 359.