Codice Civile. Italia

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condotta del minore.

      Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva l’applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al presidente del tribunale. Questi sentito il minore e, potendo, il protutore e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni può ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione. Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte di appello, che provvede sentito il pubblico ministero.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 360. Funzioni del protutore.

      Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore.

      Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

      Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

      Art. 361. Provvedimenti urgenti.

      Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere occorrendo, alla apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

      Art. 362. Inventario.

      Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all’inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.

      L’inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

      Art. 363. Formazione dell’inventario.

      L’inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale (1) o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l’intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.

      Il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede GLI € 7,75.

      L’inventario è depositato presso il tribunale. (1)

      Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

      (1) Le parole:

      “della pretura”

      e

      “la pretura”

      sono state rispettivamente sostituite dalle seguenti.

      “del tribunale”

      e

      “il tribunale”

      dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

      Art. 364. Contenuto dell’inventario.

      Nello inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.

      Art. 365. Inventario di aziende.

      Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell’economia agraria alla formazione dell’inventario dell’azienda, con l’assistenza e l’intervento delle persone indicate nell’articolo 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale (1) e il loro riepilogo è riportato nell’inventario generale.

      (1) Le parole:

      “la pretura”

      sono state sostituite dalle parole:

      “il tribunale”

      dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

      Art. 366. Beni amministrati da curatore speciale.

      Il tutore deve comprendere nell’inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all’inventario generale.

      Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente l’abbia esonerato.

      Art. 367. Dichiarazione di debiti o crediti del tutore.

      Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell’inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l’obbligo di interpellarlo al riguardo.

      Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all’atto del deposito.

      In ogni caso si fa menzione dell’interpellazione e della dichiarazione del tutore nell’inventario o nel verbale di deposito.

      Art. 368. Omissione della dichiarazione.

      Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.

      Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

      Art. 369. Deposito di titoli e valori.

      Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

      Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

      Art. 370. Amministrazione prima dell’inventario.

      Prima che sia compiuto l’inventario, l’amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

      Art. 371. Provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione.

      Compiuto l’inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

      1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, disposto l’ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l’avviso dei parenti prossimi; (1)

      2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l’istruzione del minore e per l’amministrazione del patrimonio, fissando i modi d’impiego del reddito eccedente;

      3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

      Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il tutore deve domandare l’autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa.

      (1)


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