Codice della nautica da diporto. Italia
propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;
2) unita' da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante dell'unita' e successivamente immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni successivi alla trasformazione;
3) moto d'acqua;
4) motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati ad essere installati su unita' da diporto.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a:
a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):
1) unita' destinate unicamente alle regate, comprese le unita' a remi e le unita' per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore;
2) canoe e kayak, gondole e pedalo';
3) tavole a vela;
4) tavole da surf, comprese le tavole a motore;
5) originali e singole riproduzioni di unita' storiche, progettate prima dell'anno 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tale senso dal costruttore;
6) unita' sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
7) unita' realizzate per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
8) unita' specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio ed a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unita' da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, indipendentemente dal numero di passeggeri;
9) sommergibili;
10) veicoli a cuscino d'aria;
11) aliscafi;
12) unita' a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b):
1) motori di propulsione installati, o specificamente destinati ad essere installati, su: unita' destinate unicamente alle regate e identificate in tale senso dal costruttore, unita' sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario, unita' specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unita' da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella citata direttiva 82/714/CEE, indipendentemente dal numero di passeggeri, sommergibili, veicoli a cuscino d'aria e aliscafi;
2) originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore all'anno 1950, non prodotti in serie e montati sulle unita' di cui al comma 2, lettera a), numeri 5) e 7);
3) motori di propulsione costruiti per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
c) per quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unita' di cui alla lettera b) del presente comma, le unita' costruite per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d'acqua e alle emissioni di gas di scarico ed acustiche di cui al comma 1, a decorrere dalla prima immissione sul mercato o messa in servizio successiva alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unita' da diporto utilizzate per noleggio, locazione, insegnamento della navigazione da diporto o come unita' appoggio per le immersioni subacquee, purche' immesse sul mercato per finalita' di diporto.
Art. 5. Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) unita' da diporto parzialmente completata: una unita' costituita dallo scafo e da uno o piu' altri componenti;
b) moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o piu' persone non collocate al suo interno;
c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo;
d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:
1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti nell'allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore;
2) che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;
e) trasformazione rilevante dell'unita': la trasformazione di un'unita' che:
1) modifica il mezzo di propulsione dell'unita';
2) comporta una modifica rilevante del motore;
3) altera l'unita' in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unita';
f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unita' e' mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d'acqua;
g) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo;
h) costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che fa progettare o costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto;
i) mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo.
Art. 6. Requisiti essenziali di sicurezza
1. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II.
2. I motori entrobordo e i fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, devono essere conformi ai requisiti stabiliti, in aderenza alla normativa comunitaria, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La marcatura CE di cui all'articolo 8 attesta la conformita' dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12.
4. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, si presumono conformi ai requisiti indicati dal comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Art. 7. Immissione in commercio e messa in servizio
1. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio per uso conforme alla loro destinazione i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che soddisfano i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 6 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 8.
2. Possono, inoltre, essere immessi in commercio e messi in uso i motori entrobordo e fuoribordo quattro tempi a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, derivati da motori aventi le specifiche CE.
3. Possono essere immesse in commercio le unita' da diporto parzialmente