Codice della nautica da diporto. Italia

Codice della nautica da diporto - Italia


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i requisiti indicati all'articolo 6, destinate, per la dichiarazione del costruttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea o della persona responsabile dell'immissione sul mercato, ad essere completate da altri.

      4. La dichiarazione di cui al comma 3 contiene i seguenti elementi:

      a) nome e indirizzo del costruttore;

      b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;

      c) descrizione dell'unita' da diporto parzialmente completata;

      d) dichiarazione attestante che l'unita' da diporto e' destinata ad essere completata da altri e che essa e' conforme ai requisiti essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato II.

      5. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio i componenti di cui all'articolo 4, comma 1, recanti la marcatura CE di cui all'articolo 8, accompagnati da una dichiarazione di conformita', di cui all'allegato VIII, che sono destinati ad essere incorporati nelle unita' da diporto, conformemente alla dichiarazione del costruttore o del suo mandatario nel territorio comunitario, ovvero, in caso di importazione da un Paese terzo, di colui che immette i componenti sul mercato comunitario.

      6. La dichiarazione di cui al comma 5 contiene i seguenti elementi:

      a) nome e indirizzo del costruttore;

      b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;

      c) descrizione dei componenti;

      d) dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II.

      7. Possono essere immessi in commercio o messi in servizio i motori di propulsione entrobordo e entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, i motori omologati a norma del provvedimento di recepimento della direttiva 97/68/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell'allegato I della medesima, nonche' i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CE, del Consiglio, del 3 dicembre 1987, se il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea dichiara, ai sensi dell'allegato VIII, punto 3, che il motore soddisfa i requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo, quando sia installato in un'unita' da diporto o in una moto d'acqua secondo le istruzioni fornite dal costruttore.

      8. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, anche se non conformi alle disposizioni del presente capo, purche' sia indicato espressamente e in modo visibile che detti prodotti non possono essere immessi in commercio o messi in servizio finche' non siano resi conformi.

      Art. 8. Marcatura CE di conformita'

      1. Quando sono immessi sul mercato, i seguenti prodotti devono recare la marcatura CE di conformita' apposta da un organismo di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo le modalita' di cui all'allegato III;

      a) unita' da diporto, moto d'acqua e componenti di cui all'allegato I, considerati conformi ai corrispondenti requisiti essenziali di cui all'allegato II;

      b) motori fuoribordo considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, paragrafi B e C;

      c) motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, paragrafi B e C.

      2. La marcatura CE di conformita', come indicato nell'allegato III, deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulle unita' da diporto e sulle moto d'acqua di cui al punto 2.2 dell'allegato II, paragrafo A, sui componenti di cui all'allegato I o sul loro imballaggio e sui motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato di cui al punto 1.1 dell'allegato II, paragrafo B. La marcatura CE deve essere corredata dal numero di identificazione dell'organismo responsabile dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati X, XI, XII, XIII e XIV.

      3. E' vietato apporre marchi o iscrizioni sui prodotti contemplati dal presente capo che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della marcatura CE. Sui prodotti contemplati nel presente capo o sul loro imballaggio puo' essere apposto ogni altro marchio, purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.

      4. Qualora i prodotti oggetto del presente capo siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedano l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli stessi si presumono conformi anche alle disposizioni di tali direttive. La marcatura CE indica che il prodotto e' conforme alle direttive applicabili o alle pertinenti parti delle stesse. In tale caso i riferimenti alle suddette direttive applicate dal costruttore, quali pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle dichiarazioni di conformita' o istruzioni per l'uso che, in base a queste direttive, accompagnano tali prodotti.

      Art. 9. Valutazione della conformita'

      1. Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea espletano le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4. Per le unita' da diporto, in caso di valutazione della conformita' successiva alla costruzione, se ne' il costruttore ne' il mandatario stabilito nella Comunita' assumono la responsabilita' per la conformita' del prodotto al presente capo, questa puo' essere assunta da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilita'. In tale caso la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio deve presentare una domanda a un organismo notificato ai fini di una relazione successiva alla costruzione. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio deve fornire all'organismo notificato tutti i documenti disponibili ed i dati tecnici relativi alla prima immissione sul mercato del prodotto nel Paese di origine. L'organismo notificato esamina il singolo prodotto ed effettua calcoli e altre valutazioni per assicurarne la conformita' equivalente ai pertinenti requisiti di cui all'articolo 6. In tale caso la targhetta del costruttore descritta all'allegato II, punto 2.2, deve contenere la dizione «certificazione successiva alla costruzione». L'organismo notificato redige la dichiarazione di conformita' concernente la valutazione eseguita e informa la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio riguardo ai suoi obblighi. Detta persona redige la dichiarazione di conformita' di cui all'allegato VIII e appone o fa apporre sul prodotto la marcatura CE con il numero distintivo del pertinente organismo notificato.

      2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il costruttore di unita' o il suo mandatario stabilito nella Comunita' espletano le seguenti procedure per le categorie di progettazione A, B, C e D, di cui al punto 1 dell'allegato II, paragrafo A:

      a) per le categorie A e B:

      1) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e dodici metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B

      + D, B + E, B + F, G, H;

      2) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B), di cui all'allegato VI, completato dalla conformita' al tipo (modulo C), di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;

      b) per la categoria C:

      1) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e dodici metri: in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II, paragrafo A: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B +

      F, G, H; in caso di inosservanza delle norme armonizzate


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