Codice delle assicurazioni private. Italia

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di vigilanza.

      5. L’impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il margine di solvibilità avendo riguardo all’attività complessiva svolta dall’insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.

      TITOLO IV — DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI

      Art. 52.

      (Nozione)

      1. La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile può esercitare l’attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l’accesso di cui al capo II del titolo II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.

      2. La società di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.

      3. La società di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci.

      4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non è più soggetta alle disposizioni del presente

      Titolo ed è tenuta a richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 13 entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.

      Art. 53.

      (Attività esercitabili)

      1. L’impresa di cui all'articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.

      2. L’impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.

      3. Le società di mutua assicurazione limitano l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l’articolo 12.

      Art. 54.

      (Requisiti degli esponenti aziendali)

      1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all’articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.

      Art. 55.

      (Autorizzazione)

      1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all’articolo 347, comma 3, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.

      2. Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell'albo delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4.

      3. L’ISVAP, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 14, comma 3.

      Art. 56.

      (Altre norme applicabili)

      1. L’ISVAP determina, con regolamento, l’adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell’impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all’autorità di vigilanza, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.

      2. Nell’esercizio dell’attività le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.

      3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente

      Titolo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.

      TITOLO V — ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE

      CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

      Art. 57.

      (Attività di riassicurazione)

      1. L'attività di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed è riservata alle imprese di riassicurazione. (1)

      2. Le imprese di riassicurazione limitano l’oggetto sociale all’esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell’ambito del settore finanziario ai sensi dell’art. 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE. (2)

      3. E’ vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell'attività riassicurativa.

      4. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II. (3)

      (1) Le parole “salvo quanto previsto dal comma 4” sono state soppresse dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      (2) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      (3) Le parole “relativamente all’assicurazione diretta.” sono state soppresse dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56. Il periodo “All’attività di riassicurazione svolta dall’impresa di assicurazione si applicano, per quanto concerne l’accesso all’attività, le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese all’articolo 59.”è stato soppresso dall’art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 57 bis.

      (Società veicolo) (1)

      1. L’esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legate nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ISVAP.

      2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l’accesso e per l’esercizio dell’attività da parte delle società veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:

      a) la portata dell’autorizzazione;

      b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;

      c) i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società veicolo;

      d) i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari di una partecipazione rilevante nella società veicolo;

      e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;

      f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;

      g) i requisiti di solvibilità delle società veicolo.

      (1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 5, comma 2, del D.Lvo 29 febbraio


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