Codice delle assicurazioni private. Italia

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      (Autorizzazione)

      1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.

      2. L’autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.

      3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati. (1)

      (1) Le parole: “, nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi” sono state così sostituite dalle attuali: “per quello degli Stati membri,…” fino alla fine del comma, dall’art. 6, comma 1, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 59.

      (Requisiti e procedura)

      1. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:

      a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell’articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento CE n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea;

      b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;

      c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale, con regolamento adottato dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro tre milioni (1) sulla base dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;

      d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un attuario iscritto all’albo professionale, contenente l’esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;

      e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 68;

      f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76;

      g) non sussistano tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

      2. L’ISVAP nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.

      3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all’articolo 58.

      4. L'ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell’albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all’impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

      5. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell’albo.

      (1) Le parole: “euro un milione e cinquecentomila” sono state così sostituite dalle attuali: “euro tre milioni” dall’art. 6, comma 2, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 59 bis.

      (Estensione ad altri rami) (1)

      1. L’impresa già autorizzata all’esercizio dell’attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l’attività ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall’ISVAP. Si applica l’art. 59, comma 2.

      2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione l’impresa dà prova di disporre interamente del capitale sociale minimo previsto per l’esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

      3. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l’estensione dell’autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.

      4. L’impresa non può estendere l’attività prima dell’adozione del provvedimento che aggiorna l’albo, del quale è data pronta comunicazione all’impresa medesima.

      (1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 6, comma 3, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 59 ter.

      (Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro) (1)

      1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP. Nella comunicazione è indicato:

      a) l’indirizzo della sede secondaria;

      b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale;

      c) gli Stati membri in cui intende operare;

      d) un programma che illustri il tipo di attività che intende esercitare.

      2. L’ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all’autorità di vigilanza competente dello Stato membro interessato l’intenzione dell’impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.

      3. L’ISVAP informa contestualmente l’impresa dell’avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2.

      4. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente l’ISVAP. L’ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l’autorità competente dello Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.

      (1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 6, comma 3, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 59 quater.

      (Attività di regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro) (1)

      1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà comunicazione all’ISVAP. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attività che intende esercitare.

      (1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 6, comma 3, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 59 quinquies.

      (Attività in uno Stato terzo) (1)

      1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP.

      2. L’ISVAP vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi


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