Codice di Giustizia Sportiva. Italia

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ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l'Ufficio indagini della F.I.G.C..

      Art. 7

      Violazioni in materia gestionale ed economica

      1. La mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito.

      2. La società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa essere irrogata per i fatti previsti dal presente articolo.

      3. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione ad un campionato a cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni federali vigenti al momento del fatto, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 13, lettere f), g), h) e i).

      3. bis La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di ammissione ai campionati professionistici è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni dell’ammenda o di un punto di penalizzazione in classifica, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni federali.

      4. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

      5. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti o alla Lega Professionisti Serie C che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili od amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

      6. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle N.O.I.F., comporta le seguenti sanzioni:

      a) la revoca del tesseramento;

      b) a carico della società, l'ammenda in misura non inferiore a € 5.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;

      c) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;

      d) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.

      6-bis. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica di cui all’art. 13, comma 1, lett. f. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

      7. I dirigenti, i soci di associazione e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore ad un anno.

      8. I tesserati che pattuiscono con la società, o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.

      9. L’inosservanza del divieto di cui all’art. 16 bis, comma 1 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:

      a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l’ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;

      b) a carico dei soci,anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui al successivo art. 14, comma 1 lett. e) per un periodo non inferiore ad un anno;

      10. L’inosservanza del divieto di cui all’art. 52, comma 6 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle seguenti sanzioni:

      a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l’ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;

      b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui all’art. 14, comma 1 lett. e) per un periodo non inferiore ad un anno.

      Art. 8

      Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni

      1. Ai dirigenti federali, ai dirigenti di società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. E’ fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In tal caso la trattativa, anche se conclusa, è priva di effetti.

      2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.

      3. Alle società responsabili della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all’ammenda. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile ad una società, comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità non considerate ai fini dell’ammissione ai campionati e il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativi a dette mensilità, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica.

      4. Ai dirigenti, soci di associazione e tesserati che contravvengono ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea.

      5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle N.O.I.F., si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10 % del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e soci di associazione, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.

      6. La violazione delle Norme Federali in materia di tesseramenti di calciatori extracomunitari compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce grave illecito sportivo. Le Società, i loro dirigenti, soci e tesserati che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili e sono puniti ai sensi dei commi 7 e 8 seguenti.

      7. Se viene accertata la responsabilità diretta della Società ai sensi dell’art 2, comma 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dall’art. 13, comma


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