Codice di Giustizia Sportiva. Italia
all’erogazione delle sanzioni adottate con provvedimento definitivo, ove risulti che la violazione della clausola compromissoria persista, il Presidente Federale diffida i soggetti di cui al comma 1, assegnando un termine di 20 giorni, ridotto in caso di urgenza a giorni 10, per rinunciare ad ogni azione intrapresa e agli eventuali effetti prodotti.
Decorso inutilmente il suddetto termine, ai soggetti che non abbiano ottemperato, si applicano per tale ulteriore violazione le seguenti sanzioni:
a) penalizzazione di almeno un punto in classifica per le società e le associazioni;
b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi due per i calciatori e per gli allenatori, e a quattro mesi per tutte le altre persone fisiche.
Titolo II Sanzioni
Art. 12
Sanzioni inerenti alla disputa delle gare
1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0–3, ovvero 0–6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, comma 1. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere b), c), d), e). Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere d) ed e).
2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.
3. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in classifica.
4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono:
a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;
c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.
Al di fuori dei casi indicati, gli Organi di giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l'effettuazione.
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