Codice degli appalti. Italia

Codice degli appalti - Italia


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la cui autenticita' sia certificata a richiesta della stazione appaltante;

      m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualita', di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita' dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

      2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

      3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

      3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall’Autorità nel sito informatico presso l’Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall’avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma 11 (1).

      4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

      4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

      (1) Comma aggiunto dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

      Art. 43.

      Norme di garanzia della qualita' (art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)

      1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualita', le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualita' basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' prodotte dagli operatori economici.

      Art. 44.

      Norme di gestione ambientale (art. 50, direttiva 2004/18)

      1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potra' applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

      Art. 45.

      Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi (art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, decreto legislativo n. 157/1995; art. 18, decreto legislativo n. 358/1992; art. 11, legge n. 128/1998)

      1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.

      1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre societa' del gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprieta' degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento.

      2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'Autorita', ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri certificata da parte dell'autorita' o dell'organismo di certificazione dello Stato dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d'idoneita' alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall'art. 38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; dall'art. 39; dall'art. 41, comma 1, lettere b) e c); dall'art. 42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi, dall'art. 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i); limitatamente alle forniture, dall'art. 42, comma 1, lettere l), m).

      3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneita' di cui al comma 2, non possono essere contestati immotivatamente.

      4. L'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non puo' essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto.

      5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'Autorita'.

      6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per gli operatori italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.

      7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.

      8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che istituisce l'elenco.

      Art. 46.

      Documenti e informazioni complementari — Tassatività delle cause di esclusione (1) (art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15, d.lgs. n. 358/1992)

      1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

      1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono


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