Codice degli appalti. Italia
prestati.
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicita' sul sito informatico presso l'Osservatorio.
(1) Parole aggiunte dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.
(2) Periodo soppresso dal Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135.
(3) Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 2), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152
Art. 50.
Avvalimento nel caso di operativita' di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione (art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17)
1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilita' di conseguire l'attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 49, sempreche' compatibili con i seguenti principi:
a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, codice civile;
b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validita' della attestazione SOA;
c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse;
d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9 dell'art. 49.
2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, nonche' la sospensione dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorita', sia nei confronti della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.
3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilita' solidale della impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture.
Art. 51.
Vicende soggettive del candidato dell'offerente e dell'aggiudicatario
1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della societa', il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonche' dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.
Art. 52.
Appalti riservati (art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)
1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati e' composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravita' del loro handicap, non possono esercitare un'attivita' professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.
Capo III
Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte Sezione I Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente
Sezione I
Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente
Art. 53.
Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, direttiva 2004/18;
Art. 19, art. 20, comma 2, legge n. 109/1994; art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; articoli 326 e 329, legge n. 2248/1865, allegato F)
1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all'art. 3.
2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara e' effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonche' di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.
Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto e' stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualita', il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto.
3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o piu' soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante puo' indicare nel bando di gara le modalita' per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.
4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. E' facolta' delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonche' le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non puo' essere modificato sulla base della verifica della quantita' o della qualita' della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo' variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unita' di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.
5. Quando il contratto ha per oggetto