Codice di procedura Civile. Italia

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24.

      (Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali)

      Per le cause relative alla gestione di una tutela o di un'amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell'autorita' e' competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o dell'amministrazione.

      Art. 25.

      (Foro della pubblica amministrazione)

      Per le cause nelle quali e' parte un'amministrazione dello Stato e' competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione e' convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.

      Art. 26.

      (Foro dell'esecuzione forzata)

      Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili e' competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21.

      Per l'espropriazione forzata di crediti e' competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

      Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.

      Art. 27.

      (Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione)

      Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 e' competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma.

      Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi e' competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.

      Art. 28.

      (Foro stabilito per accordo delle parti)

      La competenza per territorio puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilita' sia disposta espressamente dalla legge.

      Art. 29.

      (Forma ed effetti dell'accordo delle parti)

      L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o piu' affari determinati e risultare da atto scritto.

      L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando cio' non e' espressamente stabilito.

      Art. 30.

      (Foro del domicilio eletto)

      Chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 c.c. puo' essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 9 ottobre 2008, n. 24883 in Altalex Massimario.

      Art. 30-bis. (1)

      (Foro per le cause in cui sono parti i magistrati)

      Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. (2)

      Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato e' venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, e' competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.

      (1) La Corte Costituzionale con sentenza 12 novembre 2002, n. 444 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale, nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura civile.

      (2) La Corte Costituzionale con sentenza 25 maggio 2004, n. 147 ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, comma 1, c.p.c., il quale prevede una deroga alla competenza territoriale del giudice civile per le cause riguardanti magistrati, salvo che nella parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, nei termini di cui all'art. 11 c.p.p.

      Sezione IV: DELLE MODIFICAZIONI DELLA COMPETENZA PER RAGIONE DI CONNESSIONE

      Art. 31.

      (Cause accessorie)

      La domanda accessoria puo' essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinche' sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'art. 10 secondo comma.

      [Puo' tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia.] (1)

      (1) Comma abrogato dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

      Art. 32. (1)

      (Cause di garanzia)

      La domanda di garanzia puo' essere proposta al giudice competente per la causa principale affinche' sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.

      (1) Articolo così sostituito dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

      Art. 33.

      (Cumulo soggettivo)

      Le cause contro piu' persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.

      Art. 34.

      (Accertamenti incidentali)

      Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti e' necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.

      Art. 35.

      (Eccezione di compensazione)

      Quando e' opposto in compensazione un credito che e' contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda e' fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, puo' decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.

      Art. 36.

      (Cause riconvenzionali)

      Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che gia' appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purche' non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.

      Sezione V: DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE, DELLA INCOMPETENZA E DELLA LITISPENDENZA (1)

      (1) Si veda l’art. 59 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che così dispone:

      “ Art. 59 Decisione delle questioni di giurisdizione

      1. Il


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