Codice di procedura Civile. Italia

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per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.

      (1) La parola: “sentenza” è stata così sostituita dall’art. 45, comma 4, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      Art. 50.

      (Riassunzione della causa)

      Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza (1) dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi (2) dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza (1) che dichiara l’incompetenza del giudice adito il processo continua davanti al nuovo giudice.

      Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

      (1) La parola: “sentenza” è stata così sostituita dall’art. 45, comma 6, lett. a) della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      (2) Le originarie parole: “sei mesi” sono state così sostituite dall’art. 45, comma 6, lett. b) della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      Sezione VI-bis: DELLA COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE (1)

      (1) Sezione inserita dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

      Art. 50-bis.

      (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale)

      Il tribunale giudica in composizione collegiale:

      1) nelle cause nelle quali e` obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

      2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, [al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95] (1) e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

      3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

      4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

      5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonche` nelle cause di responsabilita` da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2) e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;

      6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;

      7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

      7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (3)

      Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

      (1) Parole abrogate dal Dlgs. 8 luglio 1999, n. 270.

      (2) Le parole "i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari" sono state inserite dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

      (3) Numero inserito all'articolo 2, comma 448, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

      Art. 50-ter.

      (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica)

      Fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.

      Art. 50-quater.

      (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale)

      Le disposizioni di cui agli articoli 50 bis e 50 ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma.

      Sezione VII: DELL'ASTENSIONE, DELLA RICUSAZIONE E DELLA RESPONSABILITA' DEI GIUDICI

      Art. 51.

      (Astensione del giudice)

      Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

      1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

      2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione (1), o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

      3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

      4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

      5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno (2), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.

      In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

      (1) La Legge 4 maggio 1983, n. 184 ha soppresso l'istituto dell'affiliazione.

      (2) Le parole "amministratore di sostegno" sono state inserite dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.

      Art. 52.

      (Ricusazione del giudice)

      Nei casi in cui e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo' proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

      Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

      La ricusazione sospende il processo.

      Art. 53.

      (Giudice competente)

      Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte. (1)

      La decisione e' pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

      (1) Comma così modificato dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

      Art. 54.

      (Ordinanza sulla ricusazione)

      L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

      La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’art. 52.

      Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250. (1)

      Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

      (1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 45, comma 7, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      Il testo precedete così recitava: “L’ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l’ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a € 5.”

      Art. 55. (1)

      [(Responsabilità civile del giudice)]

      (1) Articolo abrogato dal D.P.R.


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