Codice di procedura Civile. Italia
2008, n. 23333 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 giugno 2009, n. 14552.
Capo IV: DELLE RESPONSABILITA' DELLE PARTI PER LE SPESE E PER I DANNI PROCESSUALI
Art. 90. (1)
[(Onere delle spese)
Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o dal giudice.]
(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 91.
(Condanna alle spese)
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92. (1)
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.
(1) Questo periodo è stato così sostituito dall’ art. 45, comma 10, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 8 giugno 2007, n. 13430 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 luglio 2007, n. 15725 in Altalex Massimario.
Art. 92
(Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (1), il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. (2)
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
(1) Le parole: “o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione” sono state così sostituite dall’art. 45, comma 11, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
(2) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a) della L. 28 dicembre 2005, n. 26
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 19 novembre 2007, n. 23993 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 16 aprile 2008, n. 14563 in Altalex Massimario.
Art. 93.
(Distrazione delle spese)
Il difensore con procura puo' chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Finche' il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli e' stato attribuito, la parte puo' chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.
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Cfr. Tribunale di Bari, sez. III, sentenza 6 ottobre 2008, n. 2246 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 19 febbraio 2009, n. 4067 in Altalex Massimario.
Art. 94.
(Condanna di rappresentanti o curatori)
Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.
Art. 95.
(Spese del processo di esecuzione)
Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
Art. 96.
(Responsabilita' aggravata)
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.(1)
(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 45, comma 12, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
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Cfr. Tribunale di Trieste, sez. civile, sentenza 1 luglio 2008, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 9 febbraio 2009, n. 3057 e Tribunale di Varese, ordinanza 23 gennaio 2010 in Altalex Massimario.
Art. 97.
(Responsabilita' di piu' soccombenti)
Se le parti soccombenti sono piu', il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Puo' anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.
Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.
Art. 98. (1)
[(Cauzione per le spese)
Il giudice istruttore, il pretore o il giudice di pace, su istanza del convenuto, puo' disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio, presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi e' fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.
Se la cauzione non e' prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.]
(1) La Corte costituzionale con sentenza 29 novembre 1960 n. 67 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Titolo IV: DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE
Art. 99.
(Principio della domanda)
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Art. 100.
(Interesse ad agire)
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa e' necessario avervi interesse.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 3 settembre 2007, n. 18536 in Altalex Massimario.
Art. 101.
(Principio