Codice di procedura Civile. Italia

Codice di procedura Civile - Italia


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114.

      (Pronuncia secondo equita' a richiesta di parte)

      Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equita' quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.

      Art. 115. (1)

      (Disponibilita' delle prove)

      Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

      Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

      (1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 45, comma 14, della Legge 18 giugno 2009, n. 69

      Il testo precedente così disponeva: “Salvi i casi previsti dalla legge il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.

      Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione e nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 aprile 2007, n. 9294, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 16 aprile 2008, n. 10051, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 16 febbraio 2009, n. 3677, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 22 luglio 2009, n. 17101, Tribunale di Varese, sez. I, ordinanza 1° ottobre 2009, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 5 ottobre 2009, n. 21209 e Tribunale di Lamezia Terme, sez. civile, sentenza 18 marzo 2010 in Altalex Massimario.

      Art. 116.

      (Valutazione delle prove)

      Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

      Il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 aprile 2007, n. 9294, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 7 ottobre 2008, n. 24711, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 8 maggio 2009, n. 10585, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 26 maggio 2009, n. 12138, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 29 settembre 2009, n. 20844 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 5 ottobre 2009, n. 21209 in Altalex Massimario.

      Art. 117.

      (Interrogatorio non formale delle parti)

      Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facolta' di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

      Art. 118.

      (Ordine d'ispezione di persone e di cose)

      Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale.

      Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116 secondo comma.

      Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1.500. (1)

      (1) Le parole: “non superiore a euro 5 “ sono state così sostituite dall’art. 45, comma 15, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      Art. 119.

      (Imposizione di cauzione)

      Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23 febbraio 2009, n. 4334 in Altalex Massimario.

      Art. 120.

      (Pubblicita' della sentenza)

      Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. (1)

      Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

      (1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 45, comma 16, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      Il testo precedente recitava: “Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati.”

      Titolo VI: DEGLI ATTI PROCESSUALI

      Capo I: DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI

      Sezione I: DEGLI ATTI IN GENERALE

      Art. 121.

      (Libertà di forme)

      Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo.

      Art. 122.

      (Uso della lingua italiana – Nomina dell'interprete)

      In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana. (1)

      Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo' nominare un interprete.

      Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

      (1) La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) in combinato disposto con il presente articolo nella parte in cui non consente ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processodi opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonchè di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

      Art. 123.

      (Nomina del traduttore)

      Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo' nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

      Art. 124.

      (Interrogazione del sordo e del muto)

      Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto (1), le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

      Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'art. 122 ultimo comma.

      (1) A norma dell’art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine “sordomuto” è sostituito con l’espressione “sordo”

      Art. 125.

      (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)

      Salvo


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