Codice di procedura Civile. Italia

Codice di procedura Civile - Italia


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il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax. (1)

      La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

      La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

      (1) Comma modificato dal Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n° 24 e successivamente dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

      Art. 126.

      (Contenuto del processo verbale)

      Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita' svolte e delle rilevazioni fatte, nonche' le dichiarazioni ricevute.

      Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non puo' o non vuole sottoscrivere, ne e' fatta espressa menzione.

      Sezione II: DELLE UDIENZE

      Art. 127.

      (Direzione dell'udienza)

      L'udienza e' diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

      Il giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto occorre affinche' la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

      Art. 128.

      (Udienza pubblica)

      L'udienza in cui si discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il giudice che la dirige puo' disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

      Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

      Art. 129.

      (Doveri di chi interviene o assiste all'udienza)

      Chi interviene o assiste all'udienza non puo' portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

      E' vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

      Art. 130.

      (Redazione del processo verbale)

      Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

      Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte.

      Sezione III: DEI PROVVEDIMENTI

      Art. 131.

      (Forma dei provvedimenti in generale)

      La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

      In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

      Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. (1)

      (1) Comma aggiunto dall'art. 16, L. 13 aprile 1988, n. 117.

      La Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio 1989, n. 18, ha dichiarato l'illegittimita' del predetto art. 16 nella parte cui dispone che "e' compilato sommario processo verbale" anziche' "puo', se uno dei componenti l'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale".

      Art. 132. (1)

      (Contenuto della sentenza)

      La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica Italiana.

      Essa deve contenere:

      1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;

      2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;

      3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

      4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (2)

      5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

      La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

      (1) Si veda l’art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69che dispone: “2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 de codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.”

      (2) Questo numero è stato così sostituito dall’art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente disponeva: “4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione.”

      _______________________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 15 novembre 2007, n. 23673 in Altalex Massimario.

      Art. 133.

      (Pubblicazione e comunicazione della sentenza)

      La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

      Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.

      L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso. (1)

      (1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 2, comma 3, lett. a), del D.L. 35/2005,

      Art. 134.

      (Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza)

      L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e' pronunciata in udienza, e' inserita nel processo verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente.

      Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

      L'avviso


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