Codice di procedura Civile. Italia

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1 ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1 aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20."

      Art. 148.

      (Relazione di notificazione)

      L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

      La relazione indica la persona alla quale e' consegnata la copia e le sue qualita', nonche' il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilita' del destinatario.

      Art. 149. (1)

      (Notificazione a mezzo del servizio postale)

      Se non ne e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

      In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo e` allegato all'originale.

      La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto. (2)

      (1) La Corte Costituzionale con sentenza 26 novebre 2002, n. 477 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente articolo e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

      (2) Comma aggiunto dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

      Art. 149-bis. (1)

      (Notificazione a mezzo posta elettronica)

      Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

      Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

      La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

      L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato.

      Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

      Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

      (1) Articolo inserito dal Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n° 24.

      Art. 150.

      (Notificazione per pubblici proclami)

      Quando la notificazione nei modi ordinari e' sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficolta' di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede [e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione e' posta la pretura,] (1) puo' autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.

      L'autorizzazione e' data con decreto stesso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono piu' opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

      In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso e' inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali delle province (2) dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

      La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito cio' che e' prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attivita' svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

      Questa forma di notificazione non e' ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore.

      (1) Parole soppresse dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

      (2) I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dalla Legge 24 novembre 2000, n. 240.

      Art. 151. (1)

      (Forme di notificazione ordinate dal giudice)

      Il giudice puo' prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerita', di riservatezza o di tutela della dignita'.

      (1) Articolo così modificato dal Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196.

      Capo II: DEI TERMINI

      Art. 152.

      (Termini legali e termini giudiziari)

      I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

      I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

      Art. 153. (1)

      (Improrogabilita' dei termini perentori)

      I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.

      La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.

      (1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      _______________

      Cfr. Tribunale di Mondovì, ordinanza 19 febbraio 2010 in Altalex Massimario.

      Art. 154.

      (Prorogabilita' del termine ordinatorio)

      Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

      Art. 155.

      (Computo dei termini)

      Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

      Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

      I giorni festivi si computano nel termine.

      Se il giorno di scadenza e' festivo la scadenza


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