Legge di stabilità 2012. Italia
Legge di stabilità
Legge di stabilita'
E' quanto prevede la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012, ex legge finanziaria) approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. (Risultati differenziali)
1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l’anno 2012 e del ricorso al mercato finanziario nonché i livelli minimi del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di competenza, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati nell’allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Art. 2. (Gestioni previdenziali)
1. Nell’allegato n. 2 sono indicati:
a) l’adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l’anno 2012;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a);
c) l’importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l’anno 2012 ai sensi del comma 4, lettera a).
2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell’allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).
3. Nell’allegato n. 2 sono, inoltre, indicati:
a) i maggiori oneri, per l’anno 2010, a carico della gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale per l’anno 2010, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
4. È istituita presso l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale», il cui finanziamento è assunto dallo Stato. Nell’ambito del bilancio dell’INPDAP, sono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo:
a) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall’INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall’Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.
5. All’articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario». All’articolo 2, comma 499, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «Per realizzare» fino a: «legge 23 dicembre 1998, n. 448,» sono soppresse.
Art. 3. (Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)
1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell’elenco n. 1 allegato alla presente legge.
Art. 4. (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)
1. Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.
3. A decorrere dall’anno 2012, l’autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di euro 1.230.000.
4. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 288, rifinanziata ai sensi dell’articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di euro 2.000.000 a decorrere dal 2012.
5. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, per il 2012 è ridotta di euro 12.394.000.
6. Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresì, limitatamente all’anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all’estero di cui alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
a) con riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto ai sensi del comma secondo dell’articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonché dai titolari dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, è aumentato dal 15 al 20 per cento dell’indennità personale;
b) l’indennità di sistemazione prevista dall’articolo 175 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonché dall’articolo 661 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 29 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è corrisposta, per i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede estera, nella misura del 15 per cento rispetto all’importo attuale; inoltre la stessa indennità è ridotta del 50 per cento anziché del 40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di servizio ai sensi dell’articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;
c) l’indennità di richiamo dal servizio all’estero prevista dall’articolo