Legge di stabilità 2012. Italia

Legge di stabilità 2012 - Italia


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entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell’articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

      27. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze le disposizioni di cui ai commi da 28 a 51.

      28. All’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) al comma 10, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.»;

      b) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4 e 10, pari a euro 150.000.000 per l’anno 2005 e a euro 160.000.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9».

      29. Al comma 4 dell’articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, dopo le parole: «a decorrere dall’anno 2003» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e fino all’anno 2011. A decorrere dall’anno 2012, agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 3, si provvede nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.».

      30. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l’elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».

      31. All’articolo 18, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti, le parole: «Ai CAF-dipendenti ed ai sostituti il compenso di cui all’articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sostituti il compenso di cui all’articolo 38, comma 2».

      32. Per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013 non si procede all’adeguamento dei compensi previsto dall’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

      33. All’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, il comma 3-ter è abrogato.

      34. All’articolo 39 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i commi da 4-ter a 4-quinquies sono abrogati.

      35. Fatto salvo quanto previsto dal comma 32, le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall’anno 2012.

      36. All’articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) al comma 2:

      1) l’alinea è sostituito dal seguente: «Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:»;

      2) la lettera b) è abrogata;

      b) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

      37. La disposizione del comma 36 ha effetto a decorrere dal 1º gennaio 2012; conseguentemente, dalla medesima data decadono gli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

      38. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell’ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, in misura non inferiore ad euro 50 milioni, a decorrere dall’esercizio 2012, che sono conseguentemente versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata.

      39. Tutti i candidati risultati idonei all’esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l’organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni. Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche per effetto di trasferimento, entrano a comporre l’organico di una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      40. I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all’esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parità, secondo l’anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 39, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogata; ferme le incompatibilità di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo, il componente di commissione tributaria non è soggetto all’obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio.

      Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi

      Commissione Tributaria di Iº grado

      Giudice

      Vice Presidente di Sezione

      Presidente di Sezione

      Presidente di Commissione

      0,50

      1

      1,50

      2

      Commissione Tributaria di IIº grado

      Giudice

      Vice Presidente di Sezione

      Presidente di Sezione

      Presidente di Commissione

      1

      1,50

      2

      2,50

      Commissione Tributaria Provinciale e Iº grado di Trento e Bolzano (dopo il 1º aprile 1996)

      Giudice

      Vice Presidente di Sezione

      Presidente di Sezione

      Presidente di Commissione

      1,50

      2

      2,50

      3,50

      Commissione Tributaria regionale e IIº grado di Trento e Bolzano (dopo il 1º aprile 1996) nonché Commissione Tributaria Centrale

      Giudice


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