Regolamento Codice della Strada. Italia

Regolamento Codice della Strada - Italia


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nonché dell'eventuale imballaggio;

      b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del codice;

      c) le strade o i tronchi di strada interessate al transito;

      d) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione;

      B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:

      a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;

      b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sulla percorribilitа di tutto l'itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilitа in curva del veicolo, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del codice;

      c) le strade o i tronchi di strada interessate al transito;

      d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi.

      8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da fotocopia autenticata del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilitа della motrice con il rimorchio o semirimorchio. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale della M.C.T.C. Deve inoltre essere presentata la ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo 19, ad eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata all'ente rilasciante prima del ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente stesso non disponga altrimenti, purché tale disposizione sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente rilasciante. Alla domanda di autorizzazione devono, altresì, essere allegati: copia dell'autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 6, ove prevista. È ammessa la facoltа di formulare le dichiarazioni previste in calce alle domande di autorizzazione.

      9. La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari sarа corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione è rilasciata per i complessi che possono così formarsi.

      10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, le domande di autorizzazione presentate da parte delle ditte costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, autenticata, contenente le medesime specifiche tecniche sopra elencate, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255.

      11. Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della societа o impresa di trasporto o dal proprietario del veicolo che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le ditte costruttrici di cui al comma 10, tale dichiarazione non è necessaria.

      12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. a richiesta dell'interessato secondo un modello fissato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

      13. La fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8 e 9, deve essere presentata in forma autenticata in data non anteriore a tre mesi, o in forma semplice; in quest'ultimo caso deve essere esibito, contestualmente, l'originale del documento stesso. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla fotocopia la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano più domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, fotocopia in carta semplice di quella presentata in allegato alla prima richiesta, citando gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subìto modifiche ed hanno mantenuto validitа per la circolazione.

      Art. 15. (Art. 10, CdS) Domande di rinnovo e di proroga.

      1. Le autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, per un periodo di validitа non superiore a due anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati.

      2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 11, e corredata da:

      a) copia della precedente autorizzazione rilasciata;

      b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa;

      c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo, ove previsto, e delle spese di cui agli articoli 18 e 19, aggiornato all'anno in cui avviene il rinnovo;

      d) fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalitа previste all'articolo 14, comma 13.

      3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo di validitа non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessitа della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.

      4. All'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facoltа di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

      Art. 16. (Art. 10, CdS) Provvedimento di autorizzazione.

      1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e, in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocitа da rispettare, la necessitа o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice ovvero, qualora ricorrano le condizioni indicate dal comma 5, a cura degli organi che espletano i servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, del codice, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validitа delle autorizzazioni, le modalitа inerenti


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