Regolamento Codice della Strada. Italia

Regolamento Codice della Strada - Italia


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1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione. (5)

      14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attivitа ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della scorta. (5)

      15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l'ammissibilitа alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale della M.C.T.C.

      16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C., ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unitа il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.

      17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.

      (1) Comma così da ultimo modificato dal D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235.

      (2) Comma così sostituito dal D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235.

      (3) Periodo soppresso dal D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235.

      (4) Comma aggiunto dal D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235.

      (5) I commi 14 e 14-bis così sostituiscono il comma 14, come previsto dal D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235.

      Art. 17. (Art. 10, CdS) Durata delle autorizzazioni.

      1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi uno ed a mesi tre.

      2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi sei. Per le categorie individuate all'articolo 13, comma 2, punto B), l'autorizzazione ha validitа annuale.

      3. Le autorizzazioni di tipo periodico rilasciate dagli enti proprietari o concessionari di autostrade hanno, di norma, validitа di un anno e, comunque, non superiore ad un anno.

      4. È facoltа dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilitа dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

      5. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilitа delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.

      Art. 18. (Art. 10, CdS) Indennizzo.

      1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice, si calcola con le modalitа di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.

      2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda di autorizzazione. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente.

      3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo è calcolato assumendo come valore «L» (elle) che figura nel calcolo di «I» — giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la metа della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.

      4. È consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto.

      5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:

      a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), e), f) e g):

      1) fino a 20 t = € 510,26;

      2) da oltre 20 t a 33 t = € 850,09;

      3) da oltre 33 t a 56 t = € 1.455,05.

      Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di € 25,31 per ogni t in più;

      b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera b), limitatamente al rimorchio:

      1) fino a 20 t = € 169,91;

      2) da oltre 20 t a 33 t = € 297,48;

      3) da oltre 33 t 56 t = € 510,26;

      4) da oltre 56 t a 70 t = € 850,09

      Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di € 25,31 per ogni t in più;

      c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c):

      1) € 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e € 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda da presentare tramite le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di € 92,96 o di € 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due assi o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dalle Ferrovie dello Stato, ovvero dall'amministrazione concessionaria o di gestione. In alternativa, le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, nella veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a versare direttamente ed in unica soluzione, entro il primo mese successivo al trimestre, gli importi dovuti, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. In tale caso, i richiedenti sono esonerati, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati.

      6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entitа della soluzione versata.

      7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilitа minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali


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