Regolamento Codice della Strada. Italia

Regolamento Codice della Strada - Italia


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distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

      a) m 3 per le strade di tipo A;

      b) m 2 per le strade di tipo D.

      5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

      § 2. Installazione di opere e cantieri ed apertura di accessi sulle strade

      (Artt. 20–22 Codice della Strada)

      Art. 29. (Art. 20, CdS) Ubicazione di chioschi od altre installazioni.

      1. Per l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 7 e 8, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 2, e 20, comma 2, del codice.

      Art. 30. (Art. 21, CdS) Segnalamento temporaneo.

      1. I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice.

      2. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo.

      3. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilitа del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

      4. I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada. Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

      5. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti devono essere rimossi o oscurati se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.

      6. In prossimitа della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. II. 382) recante le seguenti indicazioni:

      a) ente proprietario o concessionario della strada;

      b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;

      c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;

      d) inizio e termine previsto dei lavori;

      e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

      7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza le misure per la disciplina della circolazione sono adottate dal funzionario responsabile. L'adozione delle misure per i lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore, deve essere ratificata dall'autoritа competente; se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale termine è di settantadue ore. In caso di interventi non programmabili o comunque di modesta entitа, cioè in tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attivitа di manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente stradale o calamitа naturale, l'ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dalle presenti norme senza adottare formale provvedimento. Al termine dei lavori e alla fine dell'emergenza deve essere tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della circolazione, a cura dell'ente proprietario o concessionario della strada.

      8. Nel caso di cantieri che interessino la sede di autostrade, di strade extraurbane principali o di strade urbane di scorrimento o di quartiere, i lavori devono essere svolti in più turni, anche utilizzando l'intero arco della giornata, e in via prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei flussi veicolari. I lavori di durata prevedibilmente più ampia e che non rivestano carattere di urgenza devono essere realizzati nei periodi annuali di minore traffico.

      9. Il ripristino delle condizioni di transitabilitа a seguito di un qualsiasi danneggiamento subнto dalle sedi stradali sopraindicate deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato il danneggiamento stesso.

      Art. 31. (Art. 21, CdS) Segnalamento e delimitazione dei cantieri.

      1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluiditа della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocitа consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.

      2. In prossimitа di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (fig. II.383) corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali.

      3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'articolo 30, comma 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali:

      a) divieto di sorpasso (figg. II.48 e II.52) e limite massimo di velocitа (fig. II.50);

      b) segnali di obbligo:

      1) direzione obbligatoria (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c);

      2) preavviso di direzione obbligatoria (figg. II.80/d, II.80/e);

      3) direzioni consentite (figg. II.81/a, II.81/b, II.81/c);

      4) passaggio obbligatorio (figg. II.82/a, II.82/b);

      5) passaggi consentiti (fig.II.83);

      c) strettoia (figg. II.384, II.385, II.386) e doppio senso di circolazione (fig. II.387);

      d) chiusura di una o più corsie (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d), carreggiata chiusa (figg. II.412/a, II.413/a, II.413/b) e rientro in carreggiata (figg. II.412/b, II.413/c);

      e) segnali di fine prescrizione (figg. II.70, II.71, II.72, II.73).

      4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali:

      a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessitа derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale;

      b) mezzi di lavoro in azione (fig. II.388);

      c) strada deformata (fig. II.389);

      d) materiale instabile sulla strada (fig. II.390);

      e) segnali orizzontali in rifacimento (fig. II.391);

      f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.

      5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessitа e le condizioni locali, sono i seguenti:

      a) le barriere;

      b) i delineatori speciali;

      c) i coni e i delineatori flessibili;

      d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti


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