Codice Civile. Italia
305. Revoca dell’adozione.
L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.
Art. 306. Revoca per indegnità dell’adottato.
La revoca dell’adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.
Art. 307. Revoca per indegnità dell’adottante.
Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato.
Art. 308.
(…) (1)
(1)
“Revoca promossa dal pubblico ministero.
La revoca dell’adozione può essere promossa dal pubblico ministero per ragioni di buon costume.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 309. Decorrenza degli effetti della revoca.
Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.
Art. 310.
(…) (1)
(1)
“Cessazione degli effetti dell’adozione.
Gli effetti dell’adozione cessano:
1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell’adottante;
3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell’adottante.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Capo II.
Delle forme dell’adozione di persone di maggiore eta’
Art. 311. Manifestazione del consenso.
Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha residenza.
(…) (1)
L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
(1) Il comma:
“In caso di grave impedimento il detto presidente può delegare il presidente del tribunale a ricevere il consenso delle persone indicate nel comma precedente o a sentire l’adottando nel caso previsto dall’ultimo comma dell’articolo 296.”
è stato abrogato dalla L. 5 giugno 1967, n. 431.
Art. 312. Accertamenti del tribunale.
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l’adozione conviene all’adottando.
Art. 313. Provvedimento del tribunale.
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. (1)
(1) Articolo così sostituito dalla L. 28 marzo 2001, n. 149.
Art. 314. Pubblicità.
La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni. (1)
(1) Articolo così sostituito dalla L. 28 marzo 2001, n. 149.
Capo III.
Dell’adozione speciale
Art. 314/2.
(…) (1)
(1)
“Requisiti degli adottanti.
La adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
L’età degli adottanti deve superare di almeno venti e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/3.
(…) (1)
(1)
“Requisiti degli adottanti.
La adozione speciale è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
Sono consentite più adozioni speciali con atto singolo o con più atti successivi.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/4.
(…) (1)
(1)
“Condizioni per lo stato di adottabilità.
Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di età inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore.
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l’infanzia.
Il compimento dell’ottavo anno da parte del minore, durante il corso del procedimento, non osta alla dichiarazione dello stato di adottabilità.”
Articolo abrogato dalla