Codice Civile. Italia

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      L’opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità è proposta al tribunale per i minorenni con ricorso contenente una succinta esposizione dei motivi dell’opposizione ed è depositato nella cancelleria dello stesso tribunale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

      L’opposizione può essere proposta dalle persone indicate nel terzo comma dell’articolo precedente.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/13.

      (…) (1)

      (1)

      “Giudizio sull’opposizione.

      A seguito della opposizione il presidente del tribunale per i minorenni nomina un cur atore speciale del minore e fissa con decreto l’udienza di comparizione innanzi al tribunale da tenersi entro tre mesi dal deposito del ricorso disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per la udienza fissata delle persone o del rappresentante dell’istituto che abbiano in ricovero il minore.

      All’udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate nonché quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/14.

      (…) (1)

      (1)

      “Impugnazioni.

      La sentenza è notificata d’ufficio nel testo integrale, all’opponente ed al curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale della corte d’appello nei trenta giorni dalla notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.

      Valgono nel giudizio d’appello, per quanto applicabili, le norme di cui all’articolo precedente.

      La sentenza di appello è impugnabile con il ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non è richiesto deposito per multa.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/15.

      (…) (1)

      (1)

      “Trascrizione della dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità.

      La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.

      La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto o la sentenza sono divenuti definitivi.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/16.

      (…) (1)

      (1)

      “Sospensione della patria potestà.

      Durante lo stato di adottabilità è

      sospeso l’esercizio della patria potestà.

      Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/17.

      (…) (1)

      (1)

      “Cessazione dello stato di adottabilità.

      Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per compimento dell’ottavo anno di età; comunque permane, per tre anni, anche oltre l’ottavo anno, dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che lo pronuncia.

      Nei casi di sospensione del procedimento indicato nell’articolo 314/10, lo stato di adottabilità è protratto per un periodo pari a quello della sospensione.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/18.

      (…) (1)

      (1)

      “Revoca dello stato di adottabilità.

      Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse del minore, quando è stato pronunciato nelle forme di cui all’articolo 314/7.

      Nel caso in cui non sia intervenuto l’affidamento preadottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.

      Il provvedimento di revoca è dato con la procedura della decisione in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

      Nel caso in cui sia avvenuto l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato dal tribunale per i minorenni ad istanza del pubblico ministero, con le modalità stabilite dall’articolo 314/13, sentiti anche i coniugi affidatari.

      La dichiarazione di revoca è trascritta sul registro di cui all’articolo 314/15.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/19.

      (…) (1)

      (1)

      “Azione revocatoria dello stato di adottabilità.

      Quando lo stato di adottabilità è pronunciato con sentenza, è ammesso il ricorso per revocazione a norma dell’articolo 395 del codice di procedura civile.

      L’azione non è esperibile se è intervenuta dichiarazione di adozione.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/20.

      (…) (1)

      (1)

      “Affidamento preadottivo.

      La domanda per adottare con adozione speciale un minore per il quale è diventata definitiva la dichiarazione di adottabilità, deve essere presentata da entrambi i coniugi richiedenti al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore si trova. La domanda può fare menzione espressa del minore che i richiedenti intendono adottare.

      Il tribunale per i minorenni, previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 314/2, anche nel caso di più domande da esaminare comparativamente, nell’interesse preminente del minore, sentito il pubblico ministero e, ove esistano, gli ascendenti degli adottanti, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l’affidamento preadottivo e ne determina le modalità.

      Il provvedimento dell’affidamento preadottivo è pronunciato dal tribunale in camera di consiglio ed è trascritto entro tre giorni dalla pronuncia sul registro di cui all’articolo 314/15.

      Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/21.

      (…) (1)

      (1)

      “Revoca dell’affidamento preadottivo.

      L’affidamento preadottivo è revocato dal tribu nale per i minorenni d’ufficio


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