Codice Civile. Italia

Codice Civile - Italia


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(1)

      (1)

      “Denuncia della situazione di abbandono.

      Chiunque ha facoltà

      di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di anni otto.

      I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.

      Le istituzioni pubbliche o private di protezione o di assistenza all’infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l’elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/6.

      (…) (1)

      (1)

      “Accertamenti sulla situazione di abbandono.

      Il tribunale per i minorenni, appena ricevuta l’informativa di cui all’articolo precedente, dispone d’urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull’ambiente in cui hanno vissuto e vivono.

      Nei casi previsti dal primo o dal secondo comma dell’articolo precedente il tribunale può ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell’interesse del minore ivi compresa, occorrendo la sospensione della patria potestà.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/7.

      (…) (1)

      (1)

      “Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori sconosciuti o deceduti.

      Quando dalle indagini previste dall’articolo precedente non risulta l’esistenza di genitori legittimi o di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità è stata dichiarata giudizialmente, né l’esistenza di parenti tenuti agli alime nti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/8.

      (…) (1)

      (1)

      “Procedura per lo stato di adottabilità di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti.

      Quando attraverso le indagini effettuate consta l’esistenza dei genitori o dei parenti tenuti agli alimenti indicati nell’articolo precedente e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

      Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

      In caso di residenza all’estero è delegata l’autorità

      consolare competente.

      Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l’opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o di persone esperte o di istituti specializzati. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono.

      Il presidente o il giudice da lui delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l’azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d’uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell’articolo 314/6.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/9.

      (…) (1)

      (1)

      “Convocazione dei genitori e parenti irreperibili.

      Nel caso in cui i genitori e i parenti tenuti agli alimenti sono irreperibili, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi dell’articolo 140 del codice di pro cedura civile e dispone, altresì, la pubblicazione di un avviso di ricerca su uno o più giornali del luogo di ultima residenza degli stessi.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/10.

      (…) (1)

      (1)

      “Sospensione del procedimento dello stato di adottabilità.

      Quando dalle indagini effettuate risulta che è in corso un giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato dispone, con le modalità previste dall’articolo 314/8, la comparizione delle persone nei confronti delle quali è stata chiesta la dichiarazione e, dopo averle sentite, rimette gli atti al tribunale per i minorenni che, ove lo ritenga opportuno nell’interesse del minore, può ordinare la sospensione del procedimento di dichiarazione di adottabilità per il tempo necessario.

      Analoga sospensione può essere disposta dal tribunale per i minorenni quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell’interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/11.

      (…) (1)

      (1)

      “Dichiarazione dello stato di adottabilità per i minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti.

      A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo 314/4, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

      1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 314/8 e 314/9 non si sono presentati senza giustificato motivo;

      2) l’audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la impossibilità di ovviarvi;

      3) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 314/8 sono rimaste inadempiute.

      La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, udito il pubblico ministero nonché il rappresentante dell’istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista.

      Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti tenuti agli alimenti e al tutore con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui agli articoli 314/12 e seguenti.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/12.

      (…)


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