Codice Civile. Italia
429. Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione.
Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero.
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare. (1)
(1) Comma aggiunto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 430. Pubblicità.
Alla sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si applica l’articolo 423.
Art. 431. Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca.
La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.
Art. 432. Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione.
L’autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo. Si applica anche in questo caso il primo comma dell’articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.
Titolo XIII
Degli alimenti
Art. 433. Persone obbligate.
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; (1)
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; (2)
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
(1) Numero così sostituito dall’art. 64, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Numero così sostituito dall’art. 64, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 434. Cessazione dell’obbligo tra affini.
L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità, e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
Art. 435.
(…) (1)
(1)
“Obbligo dei genitori e dei figli naturali.
Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell’alimentando.
Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell’alimentando.
Il genitore deve altresì gli alimenti strettamente necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell’alimentando.
”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 436. Obbligo tra adottante e adottato. (1)
L’adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui.
(1) Articolo così modificato dall’art. 65, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 437. Obbligo del donatario.
Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
Art. 438. Misura degli alimenti.
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
Art. 439. Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle.
Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.
Possono comprendere anche le spese per l’educazione e l’istruzione se si tratta di minore.
Art. 440. Cessazione, riduzione e aumento.
Se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l’autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato.
Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l’autorità giudiziaria non può liberare l’obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all’obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.
Art. 441. Concorso di obbligati.
Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.
Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l’onere in tutto o in parte, l’obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.
Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorità giudiziaria secondo le circostanze.
Art. 442. Concorso di aventi diritto.
Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.
Art.