Codice Civile. Italia

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e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni dell’articolo 394.

      Art. 473. Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti. (1)

      L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.

      Il presente articolo non si applica alle società.

      (1) Articolo così sostituito dalla Legge 22 giugno 2000, n. 192.

      Art. 474. Modi di accettazione.

      L’accettazione può essere espressa o tacita.

      Art. 475. Accettazione espressa.

      L’accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

      È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

      Art. 476. Accettazione tacita.

      L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

      _______________

      Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 13 giugno 2008, n. 16002 in Altalex Massimario.

      Art. 477. Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.

      La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità.

      Art. 478. Rinunzia che importa accettazione.

      La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

      Art. 479. Trasmissione del diritto di accettazione.

      Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

      Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

      La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta.

      Art. 480. Prescrizione.

      Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni.

      Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa. (1)

      Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

      (1) Comma così modificato dall’art. 68, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 481. Fissazione di un termine per l’accettazione.

      Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

      Art. 482. Impugnazione per violenza o dolo.

      L’accettazione dell’eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo.

      L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

      Art. 483. Impugnazione per errore.

      L’accettazione dell’eredità non si può impugnare se viziata da errore. Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso. L’onere di provare il valore dell’eredità incombe all’erede.

      Sezione II.

      Del beneficio d’inventario

      Art. 484. Accettazione col beneficio d’inventario.

      L’accettazione col beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. (1)

      Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

      La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

      Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

      Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

      (1) Le parole:

      “della pretura del mandamento”

      e

      “nella stessa pretura”

      sono state rispettivamente sostituite dalle parole:

      “dal tribunale del circondario”

      e dalle parole:

      “nello stesso tribunale”

      dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

      Art. 485. Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni.

      Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale (1) del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

      Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.

      Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

      (1) La parola:

      “pretore” è stata sostituita dalla parola: “tribunale”

      dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Cfr. Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 29 gennaio 2008, n. 1920 in Altalex Massimario.

      Art.


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