Codice Civile. Italia

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deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.

      L’autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.

      In caso di urgente necessità l’autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l’obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

      Art. 444. Adempimento della prestazione alimentare.

      L’assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l’alimentando ne abbia fatto.

      Art. 445. Decorrenza degli alimenti.

      Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

      Art. 446. Assegno provvisorio.

      Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, (1) il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.

      (1) Le parole:

      “il pretore o”

      sono state abrogate dal D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.

      Art. 447. Inammissibilità di cessione e di compensazione.

      Il credito alimentare non può essere ceduto.

      L’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.

      Art. 448. Cessazione per morte dell’obbligato.

      L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

      Art. 448-bis. Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli.

      Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione. (1) (2)

      (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

      (2) Articolo così modificato dall’art. 65, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Titolo XIV

      Degli atti dello stato civile

      Art. 449. Registri dello stato civile.

      I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull’ordinamento dello stato civile.

      Art. 450. Pubblicità dei registri dello stato civile.

      I registri dello stato civile sono pubblici.

      Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

      Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

      Art. 451. Forza probatoria degli atti.

      Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

      Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore.

      Art. 452. Mancanza, distruzione o smarrimento di registri.

      Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell’atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.

      In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

      Art. 453. Annotazioni.

      Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall’autorità giudiziaria.

      Art. 454.

      (…) (1)

      (1)

      “Rettificazioni.

      La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all’ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.

      Le sentenze devono essere trascritte nei registri.”

      Articolo abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

      Art. 455. Efficacia della sentenza di rettificazione.

      La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

      Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

      Libro secondo

      Delle successioni

      Titolo I

      Disposizioni generali sulle successioni

      Capo I.

      Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredita’

      Art. 456. Apertura della successione.

      La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

      Art. 457. Delazione dell’eredità.

      L’eredità si devolve per legge o per testamento.

      Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

      Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

      Art. 458. Divieto di patti successori. (1)

      Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

      (1) Articolo così modificato dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.

      _______________

      Cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 19 novembre 2009, n. 24450 in Altalex Massimario.

      Art. 459. Acquisto dell’eredità.

      L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.

      Art. 460. Poteri del chiamato prima dell’accettazione.


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