Codice delle assicurazioni private. Italia

Codice delle assicurazioni private - Italia


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Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

      bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

      ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto;

      ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb);

      eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

      fff) Stato membro di ubicazione del rischio:

      1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

      2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea; (7)

      3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;

      4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;

      4 bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione; (8)

      4 ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo; (8)

      ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio o dell’impresa di riassicurazione; (9)

      hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;

      iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:

      1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;

      2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;

      3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;

      4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

      lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

      mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

      nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;

      ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;

      ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:

      l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;

      qqq) unità da diporto: il natante definito all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

      rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.

      (1) Questa lettera è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      (2) Questa lettera è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      (3) Questa lettera è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. c), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      (4) Le lettere ccbis), ccter) e ccquater) sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      (5) Le parole “I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. e), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      (6) Le lettere vvbis) e vvter) sono state inserite dall’art. 1, comma 1), lett. f), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      (7) Le parole: “sia che si tratti di un veicoli con targa definitiva o targa temporanea”, sono state aggiunte dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 198.

      (8) I numeri 4bis e 4ter sono stati aggiunti dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 198.

      (9) Le parole: “dell’impresa che assume l’obbligazione o il rischio” sono state così sostituite dalle attuali: “dell’impresa di assicurazione che assume l’obbligazione o il rischio o dell’impresa di riassicurazione” dall’art. 1, comma 1, lett. g9 del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 2.

      (Classificazione per ramo)

      1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:

      I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;

      II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;

      III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

      IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili,


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