Codice delle assicurazioni private. Italia
comunitario.
5. L’ordinamento dell’ISVAP è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di autonomia necessari ai fini dell’esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.
Art. 6.
(Destinatari della vigilanza)
1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti di assicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.
Art. 7.
(Reclami)
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’ISVAP, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall’Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento.
Art. 8.
(Disposizioni comunitarie)
1. Il Ministero delle attività produttive e l’ISVAP esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice.
Art. 9.
(Regolamenti e altri provvedimenti)
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I regolamenti adottati dall’ISVAP ai sensi del presente codice sono emanati dal Presidente dell’Istituto nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 191, commi 4 e 5.
3. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l’adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza. L’ISVAP disciplina, in particolare, i procedimenti relativi all’accertamento delle violazioni ed all’irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L’ISVAP determina i casi di necessità ed urgenza o i motivi di riservatezza per cui è consentito derogare ai principi sanciti nel presente comma.
4. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione dell’ISVAP possono essere applicate dall’Istituto anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate dall’ISVAP in via generale sono rese pubbliche secondo le modalità previste per i regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati dall’ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonché ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall’ISVAP nel suo Bollettino entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono altresì resi prontamente disponibili sul suo sito Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura del Ministero delle attività produttive, in un’unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso dell’anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli già emanati.
Art. 10.
(Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità)
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’ISVAP in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell’ISVAP, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Presidente dell’ISVAP tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d’ufficio.
3. I dipendenti dell’ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l’Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d’ufficio.
4. L’ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l’Ufficio italiano cambi (UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l’ISVAP al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.
5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro delle attività produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L’ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell’Unione europea e dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall’ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi senza il consenso dell’autorità che le ha fornite.
8. Nell’ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l’ISVAP può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all’Unione europea.
9. L’ISVAP può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all’estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.
TITOLO II — ACCESSO ALL'ATTIVITA’ ASSICURATIVA
CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 11.
(Attività assicurativa)
1. L'esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all'articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.
2. L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.
3. In deroga al