Codice delle assicurazioni private. Italia

Codice delle assicurazioni private - Italia


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le operazioni di capitalizzazione;

      VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.

      2. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti può garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l’invalidità a seguito di infortunio o di malattia. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.

      3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:

      1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);

      prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;

      2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;

      3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;

      4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;

      5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;

      6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;

      7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;

      8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta;

      elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;

      9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;

      10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);

      11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore);

      12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);

      13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;

      14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all’esportazione;

      vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;

      15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;

      16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali;

      spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;

      17. Tutela legale: tutela legale;

      18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.

      4. Nei rami danni l’autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così denominata:

      a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2,?Infortuni e malattia?;

      b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10,?Assicurazioni auto?;

      c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12,?Assicurazioni marittime e trasporti?;

      d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, ?Assicurazioni aeronautiche?;

      e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9,?Incendio ed altri danni ai beni?;

      f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13,?Responsabilità civile?;

      g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15,?Credito e cauzione?;

      h) per tutti i rami,?Tutti i rami danni?.

      5. Nei rami danni l’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessità di un’ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:

      a) sono connessi con il rischio principale;

      b) riguardano l’oggetto coperto contro il rischio principale;

      c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l’assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all’utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.

      6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.

      CAPO II–VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

      Art. 3.

      (Finalità della vigilanza)

      1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.

      Art. 4.

      (Ministro delle attività produttive)

      1. Il Ministro delle attività produttive adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

      Art. 5.

      (Autorità di vigilanza)

      1. L’ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.

      2. L’ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.

      3. L'ISVAP effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.

      4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione


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