Una Linea Sottile. Oreste Maria Petrillo
sta pensando ai fatti suoi. Mi fermo, allora, giusto il tempo che il Giudice ritorni con gli occhi fissi su di me e continuo il discorso, sto arrivando al momento clou….
<<Le norme che puniscono con la reclusione o l’arresto i reati di contrabbando o di vendita di tabacchi senza licenza, altro non vogliono che tutelare l’interesse primario dello Stato, individuato come il pagamento della tassa al Monopolio di Stato. Tali norme nascono sotto l’epoca fascista, nel 1942, o in epoca immediatamente successiva, ma ancora condizionata da tali ideologie!
Privare i qui presenti imputati del sacrosanto diritto alla libertà personale, per il solo evento del mancato pagamento della tassa al Monopolio di Stato, sarebbe anticostituzionale e rappresenterebbe un ritorno al “nexus” romano, il pesante fardello che gravava sul debitore di essere ridotto in schiavitù dal creditore in caso di insolubilità." Ho fatto breccia. Ora non solo mi osserva attentamente ma il suo linguaggio del corpo da tutta l’impressione di averlo conquistato… ottimo! Il mio discorso continua. La mia grinta è al massimo, l'adrenalina pure, ma devo concentrarmi!
Inoltre la difesa eccepisce la violazione dei principi di tassatività e determinatezza della norma penale punente i reati di contrabbando. La norma deve essere chiara e precisa nel suo dettato, altrimenti non assolverebbe alla sua funzione di emenda: se un soggetto non comprendesse appieno ciò che è lecito da ciò che non lo è, non potrebbe capire il disvalore penale delle sue azioni e a nulla, quindi, servirebbe la pena. La tassatività e la determinatezza della norma di cui all’art. 291 bis, per la quale oggi sono presenti dinanzi a Lei i signori Leone e Grosso, va individuata nell’esatta individuazione del tabacco lavorato estero. Bisogna individuare cosa è contrabbando e cosa non lo è!>>.
Bene, ora che l'ho rapito devo subito segnare un punto a favore.
<<Entrando ancor più nel merito, signor Giudice, ricordo a me stesso…>>, altro trucco quando si vuole dire qualcosa al Giudice senza toccarne la suscettibilità, <<…che con la nascita del mercato comune europeo per il movimento di beni e capitali non è più valida la vecchia definizione del confine di Stato.
La Convenzione Europea ha espressamente previsto uno spazio comune europeo ed oggi è quindi possibile il commercio di beni a livello europeo senza dover pagare più dazi doganali. Tanto è vero ciò, che il reato di contrabbando può sussistere solo nei confronti di merci extracomunitarie gravate da diritti di confine. Se sono presenti accordi bilaterali, in base ai quali i diritti di confine non sono dovuti, non ci sarà reato e i soggetti saranno esenti da pena. Sembra evidente che acquistare sigarette all’interno del compartimento NATO sia equivalente ad acquistarle all’interno della Comunità Europea!”
Occhiataccia del Giudice al Pubblico Ministero… mi stavo galvanizzando!
“Qui si vuole evidenziare la pretestuosità del capo di imputazione. Infatti è palese che ci troviamo dinanzi ad una realtà diversa dal contrabbando classico previsto dalla norma di cui all’art. 291 bis del decreto sul contrabbando, con l’effetto di punire gli imputati per un reato che essi non hanno commesso!
Un’ultima precisazione prima di concludere, Giudice. Non deve impressionare la quantità ingente di tabacco e la somma di denaro trovate indosso agli imputati perché essi si recavano solo saltuariamente a comprare le stecche di sigarette incriminate e, una volta lì, acquistavano anche la razione loro spettante in precedenza.
Inoltre le sigarette che acquistavano erano provenienti dalla Svizzera e tra l’Italia e la Svizzera ci sono precisi accordi di trasporto di merci. Quindi il tabacco non era da considerarsi come lavorato all’estero!>>.
Ora lo sguardo del Giudice passa sugli imputati, le rughe sulla fronte non sono più corrucciate. Mi accingo alla fine della requisitoria…
<<In conclusione, la difesa degli imputati chiede l’immediato dissequestro delle stecche di sigarette e delle autovetture di proprietà degli imputati, l’assoluzione piena ex articolo 530, primo comma, del codice di procedura penale, perché il fatto non sussiste, in subordine l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste della difesa, si chiede il minimo della pena e l’applicazione dei benefici di legge: la non menzione della condanna nel casellario giudiziale e la sospensione condizionale della pena. Grazie, ho concluso>>.
Ho fatto tutto il possibile. Sono esausto. Nei giorni precedenti l’arringa ho studiato per ore fino a notte fonda per trovare una breccia nelle accuse della Procura. La sera precedente il processo ho avuto una intuizione geniale: il contrabbando riguarda il tabacco lavorato all'estero e se le sigarette fossero state acquistate all’interno della Unione Europea o presso un altro Stato che aveva precisi accordi in merito con l’Italia, il reato sarebbe caduto con buona pace dell’accusa!
Ora bisogna solo aspettare che il Giudice esca dalla camera di consiglio e pronunci il verdetto.
Esco dall’aula penale e mi reco al bar fuggendo dai microfoni dei giornalisti perché ho bisogno di stare un po’ da solo.
Mentre sono al bancone sorseggiando il caffè sento squillare il cellulare: <<Avvocato Ferrari dove sta? Qui il Giudice è già rientrato, corra!>>, mi avvisa il maresciallo Leone. Se il Giudice è rientrato così presto vuol dire che ha già in mente la sentenza e di solito non è una cosa buona. Corro giù per le scale ed entro nel primo ascensore aperto. Appena aperte le porte dell’ascensore, mi fiondo in aula zigzagando tra il pubblico e i giornalisti, entro giusto in tempo.
<<In Nome del Popolo Italiano, letti gli articoli 523 e seguenti, nonché l’articolo 350 del codice di procedura penale, dichiaro gli imputati assolti perché il fatto non sussiste e ordino l’immediato dissequestro dei beni presso la Procura>>.
Mi sento tremare dalla felicità, non credo alle mie orecchie. Ricevo immediatamente l’abbraccio di Leone e di Grosso mentre dalla sala si sente il pianto dei parenti degli ex imputati e il forte chiacchiericcio dei giornalisti… Ho vinto! Ora mi aspetta il successo!
Capitolo 3
Il caso
(Tancredi)
Da qualche parte nel mondo, migliaia di anni fa, qualcuno ha teorizzato il capitalismo. Quella teoria economica è stata provata sul campo e ha dato luogo alle prime forme di azienda. Alcune di queste sono cresciute e, sempre in nome della teoria, hanno guadagnato qualche soldino da mettere nel porcellino di terracotta. Una parte ancora più esigua delle altre che si sono sviluppate, ha scoperto un bel giorno che il salvadanaio sulla mensola non bastava più a contenere i propri profitti, che nel frattempo si erano moltiplicati in modo osceno, ed ha pensato bene di comprarsi una banca per custodirli.
Ovviamente non stiamo qui a concentrarci sui modi più o meno legali, ad esempio lo strozzinaggio finanziario, con cui alcune compagnie hanno accumulato così tanto, ma teniamo a mente che quanto più grandi sono le loro fortune tanto più grandi sono i loro interessi.
In questo mare di piragna dove ognuno sopravvive cercando di dare la prima zannata, si collocano la società farmaceutica Dreddson & Co. e il dottor Francisco Alvarado.
Questa, almeno, è l’idea che ha Richard Smithson, di raccontare un antefatto legale.
Circa dieci anni or sono la Dreddson, che si vanta di investire nella ricerca un miliardo di sterline l’anno, aveva annoverato il giovane e promettente scienziato tra le sue file, dandogli una paga che oscillava poco sotto il prodotto interno lordo del Principato di Monaco.
Francisco Alvarado, con la sua laurea alla John Hopkins e due master, uno in oncologia gastroenterica ad Harvard e l’altro in oncologia tiroidea a Cambridge, si era presentato con le credenziali in regola per scoprire la cura contro il cancro e naturalmente la Dreddson aveva coltivato questa sua passione per uno scopo profondamente umanitario: guadagnare una mappata di soldi. Nel giro di una settimana gli avevano dato un laboratorio superattrezzato, una macchina, un cellulare e, soprattutto, una missione. Creare un farmaco antitumorale da poter invadere il mercato.
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