Il Parlamento Nazionale Napoletano per gli anni 1820 e 1821: memorie e documenti. Autori vari

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47. Giunta l'ora della riunione che seguirà nelle case comunali, o ne' luoghi ove sia solito riunirsi, dopo che i cittadini vi sieno giunti, passeranno insieme riuniti col di loro presidente alla parrocchia. In questa sarà quindi celebrata la messa solenne dello Spirito Santo dal parroco che pronunzierà altresí un discorso analogo alla circostanza.

      Art. 48. Terminata la messa ritorneranno al luogo donde partirono, ed in esso si darà principio alla Giunta, nominando a questo riguardo, due scrutinatori ed un segretario tra i cittadini presenti: tutto a porta aperta.

      Art. 49. Ciò seguito, domanderà il presidente se alcuno dei cittadini avesse doglienza alcuna da esporre, subornazione o corruzione, onde l'elezione ricada su qualche persona determinata che quando ciò fosse, dovrà immantinenti farsene pubblico processo verbale. Risultando certa l'accusa, saranno i delinquenti privati di voce attiva e passiva; risultando calunniosa, soffriranno i calunniatori la stessa pena: e di tal giudizio non si ammetterà gravame alcuno.

      Art. 50. Se sorgessero dubbi su d'alcuno dei presenti, quanto alla concorrenza in questi delle qualità richieste per votare, la stessa Giunta deciderà sull'istante ciò che ne pensa; e le sue decisioni si eseguiranno senza gravame alcuno per questa sola volta, e per questo solo effetto.

      Art. 51. Si procederà in seguito e senza ritardo alcuno alla nomina dei compromessarî. A tal uopo ogni cittadino si avvicinerà alla tavola presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori ed il segretario, e nominerà un numero di persone uguale a quello dei compromessarî da eleggersi. Il segretario formerà un elenco dei nomi delle persone nominate, e ciò in presenza del nominatore. Tanto in questo, quanto negli altri atti d'elezione, niuno potrà dare il voto a se stesso sotto pena di perdere il dritto di votare.

      Art. 52. Terminato questo primo atto d'iscrizione, il presidente, gli scrutinatori ed il segretario scrutineranno le liste formate, indi verranno pubblicati ad alta voce dal segretario i nomi dei cittadini eletti compromessarî per aver riunito un numero maggiore di voti.

      Art. 53. I compromessarî nominati si ritireranno in luogo separato da scegliersi dalla Giunta e conferendo fra essi procederanno alla nomina dell'elettore o degli elettori di quella parrocchia, eleggendo la persona o le persone che riuniscono piú della metà dei voti. Ciò fatto si nominerà tal nome dalla Giunta.

      Art. 54. Il segretario distenderà un atto firmato da esso dal presidente e dai compromessarî e ne darà copia firmata dalle stesse persone all'eletto o agli eletti onde possano far constare la di loro nomina.

      Art. 55. Niun cittadino potrà scusarsi a queste funzioni per qualsivoglia motivo o pretesto.

      Art. 56. Nella Giunta parrocchiale niun cittadino potrà presentarsi armato.

      Art. 57. Seguita che sarà la nomina degli elettori, la Giunta verrà immantinenti sciolta; e sarà nullo qualunque altro atto in cui volesse ingerirsi.

      Art. 58. I cittadini che han composta la Giunta si trasferiranno nuovamente alla parrocchia, ove si canterà un Te Deum solenne, conducendo l'elettore ossia elettori fra essi, il presidente gli scrutinatori ed il segretario.

      CAPITOLO IV.

      Delle giunte elettorali di partito[23].

      Art. 59. Le Giunte elettorali di Partito si comporranno di elettori parrocchiali che dovranno congregarsi nel capoluogo di ogni partito ad oggetto di nominare l'elettore o gli elettori, i quali debbono in seguito trasferirsi nel capoluogo della provincia, onde eleggere i deputati per le Corti.

      Art. 60. Queste Giunte si convocheranno sempre nella penisola, nelle isole e nelle possessioni adiacenti, la prima domenica del mese di novembre dell'anno antecedente a quello in cui debbono formarsi le Corti.

      Art. 61. Nelle provincie d'oltre mare si convocheranno tali Giunte la prima domenica del mese di gennaio prossimo seguente a quello di dicembre in cui siensi convocate le Giunte di parrocchia.

      Art. 62. Per conoscere il numero degli elettori che ogni partito deve nominare si attenderà ai seguenti precetti:

      Art. 63. Il numero degli elettori di partito sarà il triplo di quello dei deputati che debbonsi eleggere.

      Art. 64. Se il numero dei partiti della provincia fosse maggiore di quello degli elettori che si richiedono in conformità dell'articolo precedente, per la nomina dei deputati che gli corrispondono, si nominerà, ciò non ostante, un elettore per ogni partito.

      Art. 65. Se il numero dei partiti fosse minore di quello degli elettori che debbonsi nominare, ciascun partito ne eleggerà uno, due, tre o piú, fino al completo del numero che si richiede. Se mancasse un elettore, verrà questi nominato dal partito che abbia maggiore popolazione; se ne mancasse un secondo sarà nominato dal partito immediato che piú abbondi in popolazione e cosí successivamente.

      Art. 66. Dopo ciò che si è stabilito negli art. 31, 32, 33 e nei tre ultimi precedenti, il censimento determina quanti deputati corrispondono ad ogni provincia e quanti elettori ad ogni partito.

      Art. 67. Le Giunte elettorali di partito verranno presiedute dal capo politico o dal primo alcaide del capoluogo del partito: ed a questi funzionari si presenteranno gli elettori parrocchiali muniti dei documenti che assicurino la di loro elezione, onde i di loro nomi vengano registrati nel libro in cui debbono distendersi gli atti della Giunta.

      Art. 68. Nel giorno stabilito si riuniranno gli elettori di parrocchia col presidente nelle sale decurionali, a porte aperte, e daranno principio alle di loro funzioni colla nomina d'un segretario e di due scrutinatori scelti tra' medesimi elettori.

      Art. 69. Gli elettori presenteranno in seguito il certificato della di loro nomina, onde essere esaminati da essi segretario e scrutinatori, ove dovranno nel giorno seguente informare se i certificati presentati siano o no in regola. I certificati del segretario e degli scrutinatori saranno quindi esaminati da una commissione composta di tre individui della Giunta nominati a questo oggetto: ed essi dovranno del pari nel giorno seguente informare della validità di tali documenti.

      Art. 70. In questo giorno, dopo che saranno nominati gli elettori parrocchiali, si leggeranno gli informi che risulteranno da' certificati presentati: e se vi sia cosa da opporre agli accennati documenti, o agli elettori per mancanza di alcuna delle circostanze richieste, la Giunta deciderà definitivamente, senza interrompere le sue funzioni, ciò che ne giudichi: e tali giudizi verranno eseguiti senza gravame.

      Art. 71. Terminato questo atto gli elettori parrocchiali col di loro presidente si trasferiranno alla Chiesa maggiore, ove si canterà la messa solenne dello Spirito Santo dall'ecclesiastico di maggiore dignità che pronunzierà altresí un discorso analogo alle circostanze.

      Art. 72. Dopo quest'atto religioso si restituiranno tutti alle case comunali: gli elettori si sederanno senza preferenza alcuna; ed il segretario leggerà alla di loro presenza questo capitolo della Costituzione. Il presidente quindi farà la stessa domanda enunciata nell'art. 49 ed a questo riguardo si osserverà quanto si prescrive nel medesimo articolo.

      Art. 73. Si procederà immantinente alla nomina dell'elettore, o degli elettori di partito, eleggendoli da uno in uno per mezzo di scrutinio segreto, e con cartelli, nei quali sia notato il nome della persona che si elegge.

      Art. 74. Tosto che siensi presi tutti i voti nella forma prescritta, il presidente, il segretario e gli scrutinatori li ordineranno, e rimarrà eletto quegli che ne abbia avuto almeno un voto piú della metà: ciò fatto, il presidente pubblicherà ciascuna elezione. Se niuno avesse riunito la pluralità assoluta di voti, pe' due che abbiano ottenuto il maggior numero si praticherà un secondo scrutinio, e rimarrà eletto quegli che abbia raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di parità deciderà la sorte.

      Art. 75. Per essere eletti di partito si richiede la qualità di cittadino nell'esercizio dei suoi diritti: l'età di venticinque anni almeno compiti e quella di capo di famiglia residente nel partito


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