Il Parlamento Nazionale Napoletano per gli anni 1820 e 1821: memorie e documenti. Autori vari

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Nel fissare la circostanza di residente nel partito si è avuto presente quella elezione che potrebbe ricadere o nei cittadini che compongono la Giunta o in quelli assenti da questa.

      Art. 76. Il segretario distenderà un atto firmato da esso, dal presidente e dagli scrutinatori e ne darà copia firmata dalle stesse persone all'eletto, o agli eletti, onde possano far constare la di loro nomina. Il presidente della Giunta rimetterà altra copia conforme firmata da esso e dal segretario al presidente della Giunta della provincia ove l'elezione avvenuta sarà iscritta nei pubblici fogli.

      Art. 77. Nelle Giunte elettorali di partito si osserverà quanto si previene per le Giunte elettorali di parrocchia negli art. 55 e 58.

      

      CAPITOLO V.

      Delle giunte elettorali di provincia.

      Art. 78. Le Giunte elettorali di provincia si comporranno dagli elettori di tutti i partiti della medesima, che si riuniranno nel capoluogo ad oggetto di nominare i corrispondenti deputati per assistere presso le Corti in qualità di rappresentanti della nazione.

      Art. 79. Queste Giunte si convocheranno sempre nella penisola e nelle isole adiacenti la prima domenica del mese di dicembre dell'anno antecedente a quello della formazione delle Corti.

      Art. 80. Nelle provincie d'oltremare si convocheranno la seconda domenica del mese di marzo dell'anno stesso in cui si convochino le Giunte di partito.

      Art. 81. Le Giunte elettorali di provincia saranno presiedute dal capo politico del capoluogo della provincia a cui si presenteranno gli elettori di partito muniti del documento della di loro elezione, onde i nomi di essi vengano notati nel libro in cui si debbono distendere gli atti della Giunta.

      Art. 82. Nel giorno designato si riuniranno gli elettori col presidente, a porte aperte, nelle case comunali, o in altro edifizio che si giudichi piú convenevole per adempire un atto cosí solenne. Daranno quindi principio alle di loro funzioni colla nomina a pluralità di voti d'un segretario e di due scrutinatori scelti fra gli stessi elettori.

      Art. 83. Se ad alcuna provincia corrisponda un sol depurato, concorreranno nella di lui nomina almeno cinque elettori; distribuendosi questo numero tra i partiti che compongono la provincia o formandone dei nuovi per questo solo effetto.

      Art. 84. Si leggeranno i quattro capitoli della presente Costituzione che trattano dell'elezione ed indi gli atti delle elezioni fatte nei capiluoghi dei partiti, rimesse dai rispettivi presidenti. Dovranno del pari gli elettori manifestare i certificati della di loro nomina, ond'essere esaminati dal segretario o dagli scrutinatori; e questi nel giorno seguente dovranno rappresentare se quei documenti sieno o no in regola. I certificati del segretario e degli scrutinatori sono esaminati da una commissione composta di tre individui della Giunta nominati a quest'oggetto, e dovranno essi altresí dare nel giorno susseguente il di loro parere dei medesimi documenti.

      Art. 85. Riuniti che saranno in questo giorno gli elettori di partito si leggeranno gli informi rispettivi sui documenti manifestati e se sorgessero dei dubbî da apporre a tali documenti, agli elettori per deficienza di alcuna delle qualità richieste la Giunta risolverà definitivamente, e senza interruzione delle sue funzioni ciò che le sembri opportuno. Queste risoluzioni saranno eseguite senza gravame.

      Art. 86. Gli elettori di partito col di loro presidente si dirigeranno in seguito alla cattedrale, ove si canterà la messa dello Spirito Santo; ed il vescovo pronunzierà un discorso[24].

      Art. 87. Terminato quest'atto religioso, ritorneranno tutti al luogo donde partirono; ed a porte aperte dopo che gli elettori sieno seduti senza preferenza alcuna, farà il presidente la stessa domanda esposta nell'art. 49, osservandosi pienamente a questo riguardo, quanto si prescrive nell'articolo medesimo.

      Art. 88. In seguito si procederà dagli elettori che sono presenti alla elezione del deputato, o dei deputati, da uno in uno; gli elettori a questo oggetto si avvicineranno alla tavola presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori ed il segretario, e questi nella presenza dei nominatori scriverà nei registri il nome della persona da essi eletta. Il segretario e gli scrutinatori saranno i primi a dare il loro voto.

      Art. 89. Subito che siensi presi tutti i voti; il presidente, il segretario e gli scrutinatori gli ordineranno, e rimarrà eletto quelli che abbia raccolto almeno un voto piú della metà. Se niuno avesse raccolto la pluralità assoluta dei voti, pei due che ne avessero ottenuto il maggior numero si praticherà un secondo scrutinio, e rimarrà eletto quegli che riunisca la pluralità. Terminata l'elezione sarà immantinente pubblicata dal presidente.

      Art. 90. Dopo l'elezione dei deputati si procederà a quella dei supplenti collo stesso metodo e forma; ed il di loro numero sarà in ogni provincia la terza parte dei suoi corrispondenti deputati. Se ad alcuna provincia spettasse soltanto la elezione di uno, o di due deputati, eleggerà ciò non ostante un deputato supplente. Questi assisteranno presso le Corti sempre quando si verifichi la morte del proprietario o a parere delle stesse Corti la sua impossibilità di rappresentare, e ciò in qualunque tempo che avvenga o l'uno o l'altro accidente, dopo seguita la elezione.

      Art. 91. Per essere deputato si richiede la qualità di cittadino nello esercizio dei suoi diritti: l'età di venticinque anni compiuti, e la nascita nella stessa provincia, o il domicilio in essa con sette anni almeno di residenza, tanto se sia del ceto secolare quanto dell'ecclesiastico secolare.

      Nel fissare l'accennata residenza si è avuto presente che l'elezione può ricadere nei cittadini che compongono la Giunta e nei cittadini assenti di questa.

      Art. 92. Per essere deputato di Corti si richiede altresí il possesso d'una proporzionata rendita annuale procedente dai beni proprî.

      Art. 93. La disposizione dell'articolo precedente rimane sospesa sino a che le Corti che dovranno riunirsi, dichiarino essere giunto il momento e disegnino cosí la quota della rendita, come la qualità dei beni da cui debba procedere. Ciò che le Corti decideranno a quell'epoca, si terrà per costituzionale, e come se fosse qui espresso.

      Art. 94. Se avvenisse che la stessa persona sia eletta dalla provincia di sua nascita, e da quella in cui sta domiciliata sussisterà la elezione per causa di domicilio; e per la provincia di sua nascita verrà presso le Corti il supplente a cui corrisponda[25].

      Art. 95. Le segreterie di Stato, i consiglieri di Stato, e tutti coloro che occupano impieghi della casa reale non potranno essere eletti deputati.

      Art. 96. Neppure potrà essere eletto deputato qualunque straniero; sebbene abbia ottenuto decreto di nazionalità.

      Art. 97. Niuno impiegato pubblico nominato dal governo potrà essere eletto deputato per la provincia in cui esercita le sue funzioni.

      Art. 98. Il segretario distenderà l'atto della elezione, e lo firmerà una col presidente e con tutti gli elettori.

      Art. 99. Tutti gli elettori in seguito, senza esenzione, daranno a tutti, ed a ciascuno dei deputati eletti ampli poteri nella forma che in appresso si prescrive, onde presentarsi nelle Corti. Ciascun deputato dovrà separatamente ricevere una copia uniforme di tali poteri.

      Art. 100. I poteri saranno concepiti nei termini seguenti:

      Nella città, o villaggio di..... il giorno..... del mese di..... dell'anno.... nella sala di.... essendosi congregati i signori (seguiranno i nomi del presidente e degli elettori) hanno dichiarate innanzi a me pubblico notaro ed a testimoni chiamati a quest'oggetto, che essendosi proceduto in conformità della Costituzione politica della Monarchia Spagnola, alla nomina degli elettori parrocchiali e di partito, con tutte le solennità prescritte dalla stessa Costituzione, siccome constava dai certificati originali a questo riguardo; ed essendosi riuniti in seguito gli elettori suddetti dei partiti della provincia di...... del corrente anno...... mese...... giorno...... hanno nominato i deputati che in nome di questa provincia debbano concorrere per rappresentarla alle Corti, e che furono eletti per tali deputati dalla stessa provincia i signori N. N.


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