Codice Penale. Italia

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e con l'isolamento notturno.

      Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

      Art. 24. Multa.

      La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50 (1), né superiore a euro 50.000. (2)

      Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000. (3)

      (1) Le parole: "non inferiore a euro 5" sono state così sostituite dall’art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94

      (2) Le parole: "né superiore a euro 5.164" sono state così sostituite dall’art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94

      (3) Le parole: "da euro 5 a euro 2.065" sono state così sostituite dall’art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94

      Art. 25. Arresto.

      La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

      Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

      Art. 26. Ammenda.

      La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 (1) né superiore a euro 10.000. (2)

      (1) Le parole: "non inferiore a 2 euro" sono state così sostituite dall’art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94

      (2) Le parole: "né superiore a euro 1.032" sono state così sostituite dall’art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94

      Art. 27. Pene pecuniarie fisse e proporzionali.

      La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

      Capo III.

      Delle pene accessorie in particolare

      Art. 28.

      Interdizione dai pubblici uffici.

      L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

      L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

      1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

      2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;

      3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

      4) dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

      5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

      6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

      7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

      L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

      Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

      La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

      Art. 29. Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici.

      La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

      La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

      Art. 30. Interdizione da una professione o da un'arte.

      L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.

      L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

      Art. 31. Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione.

      Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere.

      Art. 32. Interdizione legale.

      Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale.

      La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori.

      Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.

      Alla interdizione legale si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale.

      Art. 32-bis. Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

      L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (1), nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

      Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

      (1) Le parole: "direttore generale" sono state così sostituite dalle attuali: "direttore generale e direttore preposto alla redazione dei documenti contabili societari" dall’art. 15, comma 3, lett. a), della L. 28 dicembre 2005, n. 262.

      Art. 32-ter. Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

      L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

      Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre


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