Codice Penale. Italia
reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
Art. 40. Rapporto di causalità.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
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Cfr. Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 4 luglio 2007, n. 25527, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 3 ottobre 2007, n. 36162, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 8 febbraio 2008, n. 6267, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 29 luglio 2008, n. 31488, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 11 marzo 2009, n. 10819, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 13 ottobre 2009, n. 39959 e Cassazione Penale, sez. I, sentenza 4 febbraio 2010, n. 4912 in Altalex Massimario.
Art. 41. Concorso di cause.
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
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Cfr. Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 3 ottobre 2007, n. 36162, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 14 ottobre 2008, n. 38819, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 20 ottobre 2009, n. 40587 e Cassazione Penale, sez. I, sentenza 4 febbraio 2010, n. 4912 in Altalex Massimario.
Art. 42. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.
Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.
Art. 43. Elemento psicologico del reato.
Il delitto:
è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
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Cfr. Cassazione Penale, sez. III, sentenza 20 marzo 2008, n. 12361, Cassazione Penale, sez. I, sentenza 8 maggio 2008, n. 18667 e Cassazione Penale, sez. I, sentenza 4 marzo 2009, n. 9914 in Altalex Massimario.
Art. 44. Condizione obiettiva di punibilità.
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.
Art. 45. Caso fortuito o forza maggiore.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
Art. 46. Costringimento fisico.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.
Art. 47. Errore di fatto.
L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.
Art. 48. Errore determinato dall'altrui inganno.
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.
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Cfr. Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 24 settembre 2007, n. 35488 in Altalex Massimario.
Art. 49. Reato supposto erroneamente e reato impossibile.
Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.
La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.
Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.
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Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 17 aprile 2008, n. 16163 in Altalex Massimario.
Art. 50. Consenso dell'avente diritto.
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
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Cfr. Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 30 settembre 2008, n. 37077 in Altalex Massimario.
Art. 51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.
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Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 20 luglio 2007, n. 29433, Cassazione Penale, sez. V, sentenza