Codice Penale. Italia
32-quater. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter (1), 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater (2), 320, 321, 322, 322-bis (1), 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
(1) Le parole: "316-ter " e "322-bis" sono state inserite dall’art. 6, co. 1, della L. 29 settembre 2000, n. 300.
(2) Le parole: "319-quater" sono state inserite dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 32-quinquies. Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. (1)
Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, (2) e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
(1) Articolo inserito dall’art. 5, co. 2, della L. 27 marzo 2001, n. 97.
(2) Le parole: ", 319-quater, primo comma," sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 33. Condanna per delitto colposo.
Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.
Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.
Art. 34. Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa.
La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori.
La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile.
La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.
Art. 35. Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni.
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.
Art. 35-bis. Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (1), nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
(1) Le parole: "direttore generale" sono state così sostituite dalle attuali. "direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" dall’art. 15, comma 3, lett. b), della L. 28 dicembre 2005, n. 262.
Art. 36. Pubblicazione della sentenza penale di condanna.
La sentenza di condanna alla pena di morte (1) o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.
La sentenza di condanna è (2) inoltre pubblicata, nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni. (3)
La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti. (4)
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.
(2) Le parole: "per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e" sono state soppresse dall'art. 37, comma 18, lett. a), n. 1) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.
(3) Le parole: "e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni." sono state aggiunte dall’art. 67, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009.
(4) Le parole: "salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia." sono state aggiunte dall’art. 2, comma 216, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e successivamente abrogate dall'art. 18, lett. a), n. 2) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.
Art. 37. Pene accessorie temporanee: durata.
Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.Codice Penale
Art. 38. Condizione giuridica del condannato alla pena di morte. (1)
Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.
Titolo III
Del reato
Capo I.
Del reato consumato e tentato
Art. 39. Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni.